Corte costituzionale

Sentenza n. 417/1999

Corte cost., sent. 4 novembre 1999, n. 417

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
417/1999
Data di deposito
4 novembre 1999
Data di decisione
27 ottobre 1999
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Cesare Mirabelli
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:417

Norme oggetto del giudizio

  • deliberazione della Camera dei deputati del 22 ottobre 1997

Parametri

Massime

Massima n. 24968

Spettava alla Camera dei deputati dichiarare l'insindacabilita', ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost., delle opinioni espresse dalla parlamentare Tiziana Parenti, secondo quanto deliberato dall'Assemblea della Camera il 22 ottobre 1997 (nella specie, il Tribunale di Roma aveva proposto, nel corso di un giudizio penale promosso nei confronti dell'on. Tiziana Parenti per il reato di diffamazione a mezzo stampa in danno del dott. Paolo Ielo, ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, chiedendo l'annullamento della predetta deliberazione, con la quale era stata dichiarata l'insindacabilita' di dichiarazioni rese alla stampa dalla stessa parlamentare). Infatti - posto che l'immunita' stabilita dall'art. 68, primo comma, Cost. si caratterizza come oggettiva garanzia per l'esercizio delle funzioni parlamentari, espressione di sovranita', da svolgere senza remore o vincoli da parte di chi ne sia investito, in modo da assicurare la liberta' politica del Parlamento; e che il discrimine tra i giudizi e le critiche che anche il parlamentare manifesta nel piu' esteso ambito dell'attivita' politica, per le quali non vale l'immunita', e le opinioni coperte da tale garanzia e' costituito dalla inerenza delle opinioni all'esercizio delle funzioni parlamentari - le circostanze (messe in evidenza dalla Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio, ribadite in Assemblea dal relatore e fatte proprie dalla stessa) che la dichiarazione dell'on. Parenti e' stata enunciata nel corso di un dibattito politico, anche in replica all'attacco che le era stato recato, in sede di Commissione parlamentare antimafia, nella sua qualita' di presidente di quest'ultima, hanno fatto non irragionevolmente considerare le dichiarazioni medesime come rientranti nell'esercizio delle funzioni proprie della parlamentare. - S. nn. 379/1996, 375/1997, 289/1998 e 329/1999. red.: S. Di Palma

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che spettava alla Camera dei deputati dichiarare l'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dalla parlamentare Tiziana Parenti, secondo quanto deliberato dall'Assemblea della Camera il 22 ottobre 1997.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 ottobre 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 4 novembre 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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