Corte costituzionale

Sentenza n. 405/1999

Corte cost., sent. 29 ottobre 1999, n. 405

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
405/1999
Data di deposito
29 ottobre 1999
Data di decisione
25 ottobre 1999
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernando Santosuosso
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:405

Norme oggetto del giudizio

  • art. 10, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
  • art. 11, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965

Parametri

Massime

Massima n. 24984

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - degli artt. 10 e 11 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui consentono all'INAIL l'azione di regresso nei confronti del datore di lavoro in caso di infortunio conseguente a responsabilita' penale dello stesso, in deroga alla regola generale che prevede invece l'esonero. Infatti - premesso che l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, fondata sul rapporto trilaterale tra lavoratore, datore di lavoro ed ente previdenziale, realizza un contemperamento dei reciproci diritti ed interessi; che, nell'ambito di un rapporto siffatto, ispirato <<piuttosto ad una logica di tipo assicurativo che non ad una di tipo pienamente solidaristico>>, si inserisce in maniera coerente la regola per cui il datore di lavoro e' esonerato dalla responsabilita' civile soltanto se il suo comportamento non e' penalmente sanzionabile; ed altresi' che, in caso di responsabilita' penale, l'intervento dell'INAIL non ha altra finalita' che quella di favorire il lavoratore, secondo lo spirito dell'art. 38 Cost.>>, anticipando le somme che poi dovranno essere restituite dall'effettivo responsabile, non essendo, in tale ipotesi, il rischio coperto dai contributi versati - non puo' essere allora condivisa l'osservazione del giudice rimettente, secondo cui a carico del datore di lavoro verrebbe posto un doppio onere, ossia quello del pagamento dei contributi e quello del rimborso all'INAIL delle somme da questo versate al lavoratore infortunato. E neppure il richiamo fatto dal predetto giudice alle sentenze costituzionali che hanno stabilito la piena risarcibilita', a titolo di danno differenziale, del danno biologico e di quello morale ha influenza ai fini della presente questione, in quanto la riduzione operata, in concreto, da parte di dette pronunce, dell'ambito di operativita' della regola dell'esonero discende in realta' dalla circostanza che la rendita corrisposta dall'INAIL al lavoratore infortunato costituisce risarcimento del solo danno derivante dalla diminuzione della capacita' lavorativa, sicche' l'esonero non avrebbe alcun fondamento giuridico in presenza di altre voci di danno. - Cfr. S. nn. 350/1997, 74/1981, 134/1971. - V., poi, tra le molte, S. nn. 499/1995, 118/1986, 102/1981 e 22/1967, le quali, pur avendo <<inciso sulla cosiddetta pregiudiziale penale, non hanno eliminato il principio di fondo che ispira il sistema, limitandosi ad ampliare i margini di cognizione del reato, 'incidenter tantum', da parte del giudice civile, la' dove l'art. 10 in esame ancorava in origine il risorgere della responsabilita' civile del datore al caso di sentenza penale di condanna per il fatto dal quale l'infortunio e' derivato>>.

Massima n. 24985

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 41 Cost. - degli artt. 10 e 11 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gl infortuni sul lavoro e le malattie professionali) - nella parte in cui consentono all'INAIL l'azione di regresso nei confronti del datore di lavoro in caso di infortunio conseguente a responsabilita' penale dello stesso, in deroga alla regola generale che prevede invece l'esonero -, in quanto, posto che la Corte, con la sentenza n. 22 del 1994, ha osservato che, <<recuperando le somme anticipate, l'INAIL e' in condizione di continuare ad indennizzare i lavoratori infortunati quando il datore di lavoro non provvede subito o non e' coperto da assicurazione, cosi' salvaguardandosi anche i limiti entro i quali puo' esercitarsi l'iniziativa economica privata >>; non puo' esservi contrapposizione, ma semmai integrazione, tra il meccanismo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e l'esercizio dell'impresa privata. Ed infatti, l'esercizio del regresso da parte dell'INAIL si collega con l'onere per detto ente di pagare automaticamente e comunque le prestazioni, allo scopo di tutelare piu' efficacemente il lavoratore infortunato; peraltro, l'esercizio di una attivita' imprenditoriale che si traduca in un illecito penale non puo' essere privo di obblighi risarcitori in sede civile, tanto che l'invocato art. 41 Cost. limita espressamente la tutela dell'iniziativa economica privata quando questa ponga in pericolo la sicurezza>> del lavoratore.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 11 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) sollevata dal pretore di Brescia, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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