Corte costituzionale
Sentenza n. 402/1999
Corte cost., sent. 29 ottobre 1999, n. 402
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 402/1999
- Data di deposito
- 29 ottobre 1999
- Data di decisione
- 25 ottobre 1999
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernando Santosuosso
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:402
Norme oggetto del giudizio
- art. 24, comma 5, legge n. 859 del 13 luglio 1965
- art. 8, comma 1, legge n. 480 del 31 ottobre 1988
- art. 24, comma 6, legge n. 859 del 13 luglio 1965
- art. 24, comma 9, legge n. 859 del 13 luglio 1965
Parametri
Massime
Massima n. 24998
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 24, commi 5, 6 e 9, della legge 13 luglio 1965, n. 859 (Norme di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea), come sostituito dall'art. 8, comma 1, della legge 31 ottobre 1988, n. 480 (Modificazioni della normativa relativa al fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea), il quale ha ridotto il trattamento previdenziale spettante ai piloti collaudatori (dipendenti da aziende di costruzione aeronautiche) per equipararlo a quello della differente categoria dei piloti di linea (dipendenti da aziende di navigazione aerea). Premesso, infatti, che l'imposizione di un limite alle prestazioni pensionistiche per gli iscritti al Fondo di previdenza per il volo gestito dall'INPS e' stato originato dalla necessita' di ridurre il crescente 'deficit' del Fondo stesso, mentre l'equiparazione, ai fini previdenziali, dei collaudatori con i piloti di linea costituisce una conseguenza dell'approvazione di un emendamento di iniziativa parlamentare, inteso soprattutto a fugare ogni remora all'accoglimento della richiesta dei primi di iscriversi al Fondo volo; che non tutte le situazioni diverse devono ricevere proprie differenti discipline, <<purche' l'unificazione del trattamento abbia una sua causa razionale>>; e che, pertanto, nell'ipotesi di omologazione di disciplina di situazioni diverse l'illegittimita' e' ravvisabile solo nel caso di sicura carenza di una adeguata giustificazione della disciplina introdotta; nella specie, <<tale carenza di causa unificatrice del trattamento previdenziale non sussiste>>, in quanto le peculiarita' delle attivita' svolte da alcuni degli appartenenti al Fondo, pur potendosi riverberare sulla disciplina del rapporto di lavoro, non sono tali da rendere irragionevole l'equiparazione del trattamento pensionistico degli iscritti al medesimo Fondo di previdenza che siano conduttori di aeromobili, anche perche' - dato l'esiguo numero dei collaudatori - non sarebbe stato opportuno creare un apposito Fondo che risultasse finanziariamente autosufficiente. - Cfr., tra le molte, S. n. 459/1993, nella quale la Corte ha precisato che <<il raggiungimento di un trattamento pensionistico massimo non e' un obiettivo costituzionalmente protetto, ma puo' soltanto rientrate in linee di tendenza giustificate da situazioni peculiari>>. - V., altresi', S. n. 89/1996, nella quale si e' affermato che <<il parametro della eguaglianza non esprime la concettualizzazione di una categoria astratta, staticamente elaborata in funzione di un valore immanente dal quale l'ordinamento non puo' prescindere, ma definisce l'essenza di un giudizio di relazione che, come tale, assume un risalto necessariamente dinamico>>. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, commi 5, 6 e 9, della legge 13 luglio 1965, n. 859 (Norme di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea), come sostituito dall'art. 8, comma 1, della legge 31 ottobre 1988, n. 480 (Modificazioni della normativa relativa al fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Busto Arsizio con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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