Corte costituzionale
Sentenza n. 400/1999
Corte cost., sent. 29 ottobre 1999, n. 400
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 400/1999
- Data di deposito
- 29 ottobre 1999
- Data di decisione
- 25 ottobre 1999
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernanda Contri
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:400
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 6, legge n. 335 del 8 agosto 1995
Parametri
Massime
Massima n. 25023
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 38 Cost. - dell'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), nella parte in cui, ai fini della corresponsione dell'assegno sociale agli ultrasessantacinquenni, non differenzia le condizioni reddituali cui viene subordinato l'accesso alla prestazione, a seconda che si tratti di soggetti non invalidi ovvero di soggetti divenuti invalidi dopo tale soglia di eta'. Invero - premesso che non possono essere integralmente estesi alle disposizioni sul limite di reddito individuale, del quale nella specie di tratta, i principi formulati con la sentenza della Corte n. 88 del 1992, poiche' in essa oggetto di scrutinio di costituzionalita' e' la disciplina legislativa del rapporto tra solidarieta' coniugale e solidarieta' collettiva ai fini della erogazione della prestazione destinata ai soggetti sprovvisti di reddito - la questione va circoscritta all'ipotesi di invalidita' comportante una totale inabilita' lavorativa, accertata dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di eta', sia perche' questo e' il caso sottoposto alla cognizione del giudice 'a quo', sia in considerazione della <<tendenziale indistinguibilita' tra lo stato di invalidita' parziale e quello di vecchiaia>>, che lo stesso legislatore ha implicitamente riconosciuto, introducendo l'art. 13, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, il quale ha equiparato le condizioni reddituali cui sono subordinati il riconoscimento dell'assegno mensile per l'invalidita' parziale ed il riconoscimento della pensione sociale, disponendo che, ai fini dell'accertamento della condizione reddituale per la concessione delle pensioni assistenziali agli invalidi civili - con esclusione dei ciechi, dei sordomuti e degli invalidi totali - da parte del Ministero dell'interno, si applica il limite di reddito individuale stabilito per la concessione della pensione sociale da parte dell'INPS. Ma ad impedire di estendere alla disciplina dell'assegno sociale le valutazioni della sentenza n. 88 del 1992 citata e' soprattutto il quadro complessivo della riforma in cui si inserisce la nuova prestazione assistenziale prevista dall'ordinamento per coloro che versano in situazione di indigenza, per i quali il predetto assegno, in termini ancor piu' accentuati rispetto alla pensione sociale, e' predisposto, risultando altre prestazioni - quali l'assistenza sanitaria o l'indennita' di accompagnamento - preordinate a soccorrere lo stato di bisogno derivante da grave invalidita' o non autosufficienza, insorte in un momento nel quale non vi e' piu' ragione per annettere significato alla riduzione della capacita' lavorativa, elemento che, per contro, caratterizza le prestazioni assistenziali in favore dei soggetti infrasessantacinquenni. - V. S. nn. 196/1995 e 127/1997.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), sollevata, in riferimento all'art. 38 della Costituzione, dal pretore di Pisa con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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