Corte costituzionale

Sentenza n. 392/1999

Corte cost., sent. 22 ottobre 1999, n. 392

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
392/1999
Data di deposito
22 ottobre 1999
Data di decisione
13 ottobre 1999
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Massimo Vari
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:392

Norme oggetto del giudizio

  • atto di citazione Procuratore reg.Corte dei conti del 7 novembre 1997

Parametri

Massime

Massima n. 24905

Non spetta allo Stato, e per esso alla Procura regionale della Corte dei conti per la Lombardia, di convenire in giudizio per responsabilita' per danno erariale il Presidente del Consiglio regionale ed i componenti 'pro tempore' dell'Ufficio di presidenza di detto Consiglio, che avevano approvato talune deliberazioni di spesa, con le quali erano state autorizzate missioni di consiglieri e funzionari regionali in vari Paesi europei ed extraeuropei. Invero - posto che l'immunita' prevista dall'art. 122, comma quarto, Cost. attiene alla particolare natura delle attribuzioni del Consiglio regionale, che costituiscono esplicazione di autonomia costituzionalmente garantita, risultando in parte disciplinata dalla stessa Costituzione e in parte dalle altre fonti normative cui la prima rinvia; che il nucleo caratterizzante di dette attribuzioni, quale definito dall'art. 121, comma secondo, Cost., ricomprende non solo le funzioni legislative e regolamentari, di indirizzo politico, di controllo e di autorganizzazione, ma anche quelle di amministrazione attiva, quando siano assegnate all'organo in via diretta ed immediata dalle leggi dello Stato; che, quanto al presupposto sistematico della disposizione sull'immunita', pur rinvenendosi il criterio di delimitazione della insindacabilita' dei consiglieri regionali nella fonte attributiva della funzione, e non nella forma degli atti, cio' non significa che l'immunita' sia diretta ad assicurare una posizione di privilegio per i consiglieri regionali, tenuto conto che essa si giustifica solo in quanto vale a preservare da interferenze e condizionamenti esterni le determinazioni inerenti alla sfera di autonomia propria dell'organo; che, a salvaguardia dell'autonomia contabile e funzionale dei Consigli regionali, la legge 6 dicembre 1973, n. 853 (Autonomia contabile e funzionale dei Consigli regionali e delle Regioni a statuto ordinario) ha previsto, da un lato, che, "per le esigenze funzionali" di detti organi, siano istituiti nel bilancio della Regione appositi capitoli di spesa tra i quali sono ricompresi espressamente quelli per le indennita' di missione, come pure per convegni, studi e ricerche, mentre ha escluso, dall'altro, che gli atti amministrativi e di gestione dei fondi siano soggetti ai controlli 'ex' art. 125, primo comma, Cost.; e che cio' comporta la riconducibilita' all'art. 122, comma quarto, Cost. delle opinioni espresse e dei voti dati dai consiglieri regionali nell'ambito delle attivita' di gestione dei fondi stanziati in bilancio per le predette esigenze, con la doverosa precisazione che non si tratta di una immunita' assoluta, giacche' essa non copre gli atti non riconducibili, secondo ragionevolezza, alla autonomia ed alle esigenze ad essa sottese - l'addebito rivolto ai componenti dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale non risulta formulato in termini di estraneita' o, comunque, di non riconducibilita', alla stregua di un criterio di ragionevolezza, dell'autorizzazione dei viaggi all'autonomia funzionale del Consiglio regionale (cosi' come desunta dagli artt. 121 e 122 Cost.), essendo lo stesso imperniato, invece, su valutazioni negative in ordine alla utilita', alla proficuita' o, addirittura, alla ricaduta pratica concreta dei suddetti viaggi, con apprezzamenti riferibili al merito delle spese e, pertanto, inidonei ad essere elevati a criterio di verificazione della riconducibilita' o meno delle spese stesse al suddetto principio di autonomia. Con la conseguenza che, essendo la partecipazione all'adozione delle delibere oggetto del giudizio di responsabilita' insindacabili dal giudice contabile - assorbito ogni altro dei motivi dedotti - l'atto introduttivo del giudizio stesso deve essere annullato. - S. nn. 81/1975, 69/1985, 70/1985 e 289/1997. red.: S. Di Palma rev.: S. Pomodoro

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta allo Stato, e per esso alla Procura regionale della Corte dei conti per la Lombardia, di convenire in giudizio per responsabilità, con l'atto di citazione in epigrafe indicato, il Presidente del Consiglio regionale della Lombardia ed i componenti pro-tempore dell'Ufficio di presidenza di detto Consiglio e, di conseguenza, annulla l'atto di citazione medesimo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 ottobre 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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