Corte costituzionale
Sentenza n. 382/1999
Corte cost., sent. 7 ottobre 1999, n. 382
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 382/1999
- Data di deposito
- 7 ottobre 1999
- Data di decisione
- 30 settembre 1999
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Massimo Vari
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:382
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 1, legge della Regione Veneto del 29 luglio 1997
- art. 1, comma 2, legge della Regione Veneto del 29 luglio 1997
- art. 1, comma 3, legge della Regione Veneto del 29 luglio 1997
- art. 1, comma 4, legge della Regione Veneto del 29 luglio 1997
Parametri
- art. 31, e segg., legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 117, Costituzione
- art. 31, comma 1, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 4, legge n. 833 del 23 dicembre 1978
- art. 2, comma 14, decreto del Presidente della Repubblica n. 349 del 8 luglio 1986
Massime
Massima n. 24939
Nei giudizi di legittimita' costituzionale in via principale non e' ammessa, per costante giurisprudenza, la presenza di soggetti diversi dalla parte ricorrente e dal titolare della potesta' legislativa il cui esercizio e' oggetto di contestazione. (In base a tali principi, nel giudizio di legittimita' costituzionale promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti di norme della legge della Regione Veneto, riapprovata il 29 luglio 1997 (Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodi. Regime transitorio), la Corte ha ritenuto inammissibile l'intervento in giudizio del Codacons e del Gruppo Verdi della Regione Veneto). - V., 'ex plurimis', S. n. 35/1995.
Massima n. 24940
Come si desume dalla giurisprudenza della Corte riguardo ai giudizi di legittimita' costituzionale in via principale, ogni provvedimento legislativo ha esistenza a se' e puo' formare oggetto di autonomo accertamento ai fini della sua legittimita'. A tanto, infatti, non osta la mancata impugnazione di un precedente atto legislativo, anche se di contenuto eguale od analogo, non essendo configurabile, in tali giudizi, una situazione di acquiescenza conseguente a tale omissione. - V. S. nn. 224/1994 e 49/1987.
Massima n. 24941
Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via principale promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 117 Cost. ed agli artt. 4 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), e 2, comma 14, della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), nei confronti delle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge della Regione Veneto riapprovata il 29 luglio 1997 (Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti. Regime transitorio) concernenti i criteri da osservarsi nella determinazione delle distanze tra costruzioni e linee elettriche esterne, va respinta l'eccezione, sollevata dalla Regione, secondo cui nel ricorso del Governo dovrebbe ravvisarsi solo una tardiva, e percio' inammissibile, censura di precedenti leggi regionali regolarmente promulgate in materia senza dar luogo a rilievi. Invero, a parte che nel giudizio di legittimita' costituzionale in via principale, la mancata impugnazione di precedenti provvedimenti legislativi non puo' in nessun caso ritenersi preclusiva del ricorso, va considerato che, nella specie, l'atto legislativo censurato, pur richiamando, quanto ai limiti della esposizione ai campi elettrico e magnetico, i valori fissati a regime dalla legge regionale n. 27 del 1993, non si limita a riprodurre la precedente disciplina, ma ne modifica i termini temporali di efficacia, sicche' non puo' in alcun modo dubitarsi che si tratti di legge nuova, dotata di contenuti ed effetti autonomi. - V. la precedente massima B.
Massima n. 24942
Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via principale non possono essere prese in considerazione censure che, non formulate nel ricorso, vengano dedotte solo in sede di memoria difensiva. (Nella specie, in situazione di tal genere, nel giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti delle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge della Regione Veneto riapprovata il 29 luglio 1997, circa le distanze da osservare, per la prevenzione di danni da campi elettromagnetici generati da elettrodotti, tra costruzioni - nuove o gia' esistenti - e linee elettriche esterne - gia' esistenti e nuove - la Corte ha escluso di poter esaminare l'ulteriore censura mossa dal ricorrente alle altre disposizioni dello stesso art. 1, commi 2, 3, e 4, della legge denunciata, che prevedono che sia l'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV) il soggetto cui spetta di stabilirne la misura.
Massima n. 24943
Nel giudizio di legittimita' costituzionale promosso nei confronti di leggi regionali per ritenuto contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni, ove manchi nel ricorso un riferimento a dati normativi da cui possa evincersi che gli interessi di cui si denuncia la lesione si siano tradotti in positiva determinazione della legge statale, la formulata doglianza non e' configurabile come questione di legittimita' costituzionale ma solo come questione di merito, non proponibile innanzi alla adita Corte. - Per una applicazione di tali principi, v. la seguente massima F.
Massima n. 24944
E' inammissibile la questione sollevata, con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117 Cost., sotto il profilo della violazione dell'interesse nazionale e di quello di altre Regioni, nei confronti dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge della Regione Veneto, riapprovata dal Consiglio regionale nella seduta del 29 luglio 1997 (Prevenzione dei danni derivanti da campi elettromagnetici generati da elettrodotti. Regime transitorio) secondo i quali, dopo il 1^ gennaio 1998, sia tra le aree destinate a nuove costruzioni residenziali, scolastiche e sanitarie, e le linee elettriche esterne, sia tra le linee elettriche esterne di nuova installazione e le costruzioni gia' esistenti, quando le linee elettriche abbiano una tensione superiore o uguale a 132 KV, devono intercorrere - e nei casi di nuove costruzioni essere previste negli strumenti urbanistici - distanze tali che il campo elettrico e l'induzione magnetica non superino i valori stabiliti nell'art. 4 della legge regionale 30 giugno 1993, n. 27. Manca infatti nel ricorso qualsiasi riferimento a dati normativi dai quali possa evincersi che gli interessi di cui si denuncia la lesione - in base all'assunto che le disposizioni impugnate, prevedendo valori di campo elettrico e magnetico di gran lunga inferiori a quelli stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992, comporterebbero un incremento di spese per l'ente gestore, che graverebbe su tutti gli utenti del territorio nazionale, a fronte di un presunto beneficio limitato agli abitanti della Regione Veneto - si siano tradotti in positiva determinazione della legge statale, sicche' la doglianza, secondo i principi stabiliti dalla Corte in proposito, non e' configurabile come questione di legittimita' costituzionale, ma solo come questione di merito, inidonea come tale a dare ingresso al sindacato di costituzionalita'. - V. la precedente massima E.
Massima n. 24945
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale proposta, con ricorso del Presidente del Consiglio, per lamentata invasione delle competenze legislative statali, in riferimento all'art. 117 Cost., in relazione all'art. 4 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) e all'art. 2, comma 14, della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), nei confronti dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge della Regione Veneto, riapprovata dal Consiglio regionale nella seduta del 29 luglio 1997 (Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti. Regime transitorio), secondo i quali, dopo il 1^ gennaio 1998, sia tra le aree gia' destinate a nuove costruzioni residenziali, scolastiche e sanitarie, e le linee elettriche esterne, sia tra le linee elettriche esterne di nuova installazione e le costruzioni gia' esistenti - quando le linee elettriche abbiano una tensione superiore o uguale a 132 kv - devono intercorrere e, nei casi di nuove costruzioni, essere previste negli strumenti urbanistici, distanze tali che il campo elettrico e l'induzione magnetica non superino i valori stabiliti nell'art. 4 della legge regionale 30 giugno 1993, n. 27. Anche a trascurare il recente piu' ampio conferimento di competenze operato in favore delle Regioni dagli artt. 51 e segg. del d.lgs. 31 maggio 1998, n. 112, va infatti riconosciuto che la Regione Veneto si e' mantenuta nell'ambito delle attribuzioni sue proprie ed in particolare nell'ambito di quelle che hanno per oggetto la disciplina del territorio, alla quale - come si desume dall'art. 80 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - che tale disciplina concerne - si ricollega anche una competenza in materia di interessi ambientali da reputare costituzionalmente garantita in quanto funzionalmente collegata, a sua volta, con altre materie spettanti alla Regione, tra cui, oltre all'urbanistica, quale funzione ordinatrice degli usi e delle trasformazioni del suolo, anche quella dell'assistenza sanitaria, intesa come complesso degli interventi positivi per la tutela e promozione della salute umana. Nell'ambito di tale assetto ordinamentale, la Regione, come ente territoriale, non puo' dunque non reputarsi titolare anche del potere di verifica della compatibilita' degli interventi che, attuati dai vari soggetti, comportano effetti sul territorio. Cosi' come, per contro, le attribuzioni riservate allo Stato dagli artt. 4 della legge n. 833 del 1978, e 2, comma 14, della legge n. 349 del 1986, invocati dal ricorrente, non possono indurre a ritenere incostituzionale la denunciata disciplina, specie se si considera che essa, se da un canto comporta l'imposizione di distanze superiori a quelle richieste per il rispetto dei limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico stabiliti dallo Stato, non vanifica, dall'altro, in alcun modo, gli obiettivi di protezione della salute dallo stesso Stato perseguiti. A parte che, oltretutto, ove si tratti di opere di interesse statale difformi dagli strumenti urbanistici, e' sempre possibile, in presenza di prevalenti esigenze connesse agli interessi di cui e' portatore lo Stato, il ricorso alle procedure di localizzazione delle opere stesse, con il concorso della Regione interessata, previste dal d.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, e norme di leggi successive. - Riguardo alla connessione funzionale, nell'ambito delle materie di competenza regionale, tra protezione ambientale, urbanistica ecc., v. S. n. 183/1987.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge della regione Veneto, riapprovata dal Consiglio regionale nella seduta del 29 luglio 1997 (Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti. Regime transitorio), sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con il ricorso in epigrafe, sotto il profilo della violazione dell'interesse nazionale e di altre Regioni;
Non fondata la questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 1, commi 1 e 2, sollevata in riferimento all'art. 117 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 setembre 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 7 ottobre 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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