Corte costituzionale
Sentenza n. 34/1999
Corte cost., sent. 19 febbraio 1999, n. 34
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 34/1999
- Data di deposito
- 19 febbraio 1999
- Data di decisione
- 11 febbraio 1999
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Carlo Mezzanotte
- Presidente
- VASSALLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:34
Norme oggetto del giudizio
- art. 17, comma 3, legge della Regione Umbria n. 35 del 26 ottobre 1994
Parametri
Massime
Massima n. 24454
In materia di organizzazione dei pubblici uffici, nell'osservanza dei limiti segnati dai principi di imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione, spetta al legislatore, statale e regionale, un ampio margine di discrezionalita', il cui esercizio puo' essere sottoposto a censura solo allorquando si dimostri la palese arbitrarieta' o la manifesta irragionevolezza della scelta compiuta. - Giurisprudenza costante. - V. S. nn. 135/1998, 63/1998, 40/1998, 320/1997, 153/1997, 59/1997 e 63/1995.
Massima n. 24455
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 97 Cost., nei confronti dell'art. 17, comma 3, della legge della Regione Umbria 26 ottobre 1994, n. 35 (Riordino delle funzioni amministrative regionali in materia di agricoltura e foreste) che nell'istituire l'Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (ARUSIA) stabilisce, per cio' che riguarda il collegio dei revisori dell'Agenzia, che la decadenza, le dimissioni o il decesso di uno solo dei componenti comporta la rielezione dell'intero organo. Anche la disposizione impugnata, infatti, cosi' come quella dell'art. 12, comma 2, della medesima legge - secondo la quale i componenti del collegio (tre membri effettivi e due supplenti, tutti iscritti nel registro dei revisori contabili) sono eletti dal Consiglio regionale con voto limitato - risponde al fine di garantire il mantenimento, in seno al collegio dei revisori, della proporzione tra componenti eletti dalla maggioranza e componenti eletti dalla minoranza dei consiglieri regionali - proporzione che una surrogazione operata con semplice deliberazione di maggioranza del Consiglio regionale avrebbe potuto invece vanificare - e pertanto, se si considerano sia la posizione centrale che l'ARUSIA assume nel disegno di riordino delle funzioni amministrative regionali in materia, sia la particolare rilevanza delle attribuzioni e dei compiti riservati al collegio dei revisori, non puo' dirsi manifestamente irragionevole o arbitraria, ne' quindi censurabile - secondo i criteri individuati dalla Corte costituzionale riguardo al sindacato delle leggi statali e regionali alla stregua dell'art. 97 Cost. - la scelta del legislatore umbro di valutare la partecipazione minoritaria all'attivita' di controllo come coessenziale all'esistenza stessa dell'organo cui tale funzione e' attribuita. Ne' in contrario varrebbe osservare che nel caso - cosi' come avviene in altri ordinamenti regionali - la garanzia dell'equilibrio tra maggioranza e minoranza avrebbe potuto essere assicurata per altre vie, giacche', una volta escluso che nella censurata legge regionale sia riscontrabile alcuna palese discontinuita', sproporzione o incongruenza tra il mezzo prescelto e il fine perseguito, proprio nella scelta tra le diverse possibili soluzioni sta l'ambito della discrezionalita' rimessa al legislatore in materia di organizzazione dei pubblici uffici. Cosi' come, del resto, non appare ne' arbitrario ne' irragionevole, che nel bilanciamento fra l'interesse individuale dei singoli revisori alla certezza della durata dell'incarico e l'esigenza di assicurare una piu' incisiva e trasparente attivita' di controllo sull'amministrazione dell'ente, la scelta legislativa sia caduta su quest'ultima. - V. la precedente massima A.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 17, comma 3, della legge della Regione Umbria 26 ottobre 1994, n. 35 (Riordino delle funzioni amministrative regionali in materia di agricoltura e foreste: scioglimento dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria - ESAU - e istituzione dell'Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura - ARUSIA -), sollevata, in riferimento all'articolo 97 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale dell'Umbria con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1999.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 19 febbraio 1999
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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