Corte costituzionale
Sentenza n. 296/1999
Corte cost., sent. 14 luglio 1999, n. 296
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 296/1999
- Data di deposito
- 14 luglio 1999
- Data di decisione
- 7 luglio 1999
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Valerio Onida
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:296
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 1, bis, legge n. 407 del 29 dicembre 1990
- art. 12, comma 2, legge n. 412 del 30 dicembre 1991
Parametri
Massime
Massima n. 24949
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 3, comma 1-'bis', della legge 29 dicembre 1990, n. 407 (Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993), aggiunto dall'art. 12, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), nella parte in cui detta norma - in correlazione alla incompatibilita', sancita dal precedente comma 1, delle prestazioni pensionistiche erogate dal Ministero dell'interno a favore dei minorati civili con (fra l'altro) le <<prestazioni a carattere diretto, concesse a seguito di invalidita' contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio>> (con facolta' di opzione tra i due trattamenti per l'interessato) - stabilisce, secondo l'interpretazione del giudice 'a quo', che <<sono fatti salvi i diritti acquisiti dai cittadini che abbiano conseguito le prestazioni pensionistiche per i minorati civili erogate dal Ministero dell'interno alla data del 1^ gennaio 1992>>. Infatti, anche alla stregua di tale non implausibile interpretazione, la disposizione denunciata non incorre nella violazione del precetto dell'eguaglianza, atteso che la differenza di trattamento che ne discenderebbe, tra i soggetti che avessero gia' ottenuto a quella data l'assegno in questione, ed i soggetti che non l'avessero ancora ottenuto, pur avendo maturato le relative condizioni e presentato la relativa domanda, non potrebbe dirsi manifestamente irragionevole poiche' sarebbe pur sempre riconducibile alla diversita' di situazione tra chi, all'entrata in vigore della nuova disciplina, aveva gia' fruito della prestazione e chi invece, alla stessa data, non ne aveva ancora completamente goduto.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1-bis della legge 29 dicembre 1990, n. 407 (Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993), aggiunto dall'art. 12, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Taranto con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 14 luglio 1999.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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