Corte costituzionale

Sentenza n. 296/1999

Corte cost., sent. 14 luglio 1999, n. 296

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
296/1999
Data di deposito
14 luglio 1999
Data di decisione
7 luglio 1999
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Valerio Onida
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:296

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 1, bis, legge n. 407 del 29 dicembre 1990
  • art. 12, comma 2, legge n. 412 del 30 dicembre 1991

Parametri

Massime

Massima n. 24949

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 3, comma 1-'bis', della legge 29 dicembre 1990, n. 407 (Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993), aggiunto dall'art. 12, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), nella parte in cui detta norma - in correlazione alla incompatibilita', sancita dal precedente comma 1, delle prestazioni pensionistiche erogate dal Ministero dell'interno a favore dei minorati civili con (fra l'altro) le <<prestazioni a carattere diretto, concesse a seguito di invalidita' contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio>> (con facolta' di opzione tra i due trattamenti per l'interessato) - stabilisce, secondo l'interpretazione del giudice 'a quo', che <<sono fatti salvi i diritti acquisiti dai cittadini che abbiano conseguito le prestazioni pensionistiche per i minorati civili erogate dal Ministero dell'interno alla data del 1^ gennaio 1992>>. Infatti, anche alla stregua di tale non implausibile interpretazione, la disposizione denunciata non incorre nella violazione del precetto dell'eguaglianza, atteso che la differenza di trattamento che ne discenderebbe, tra i soggetti che avessero gia' ottenuto a quella data l'assegno in questione, ed i soggetti che non l'avessero ancora ottenuto, pur avendo maturato le relative condizioni e presentato la relativa domanda, non potrebbe dirsi manifestamente irragionevole poiche' sarebbe pur sempre riconducibile alla diversita' di situazione tra chi, all'entrata in vigore della nuova disciplina, aveva gia' fruito della prestazione e chi invece, alla stessa data, non ne aveva ancora completamente goduto.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1-bis della legge 29 dicembre 1990, n. 407 (Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993), aggiunto dall'art. 12, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Taranto con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 14 luglio 1999.

Il cancelliere: Fruscella

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze