Corte costituzionale
Sentenza n. 286/1999
Corte cost., sent. 9 luglio 1999, n. 286
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 286/1999
- Data di deposito
- 9 luglio 1999
- Data di decisione
- 5 luglio 1999
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Guizzi
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:286
Norme oggetto del giudizio
- art. 85, lettera b), decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957
- art. 29, comma 1, codice penale
Parametri
Massime
Massima n. 24954
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 85, lett. b), del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), <<nella parte in cui prescrive che l'impiegato incorre nella destituzione, escluso il procedimento disciplinare, per condanna passata in giudicato che importi l'interdizione dai pubblici uffici>>, non solo perche' la stessa e' posta come meramente ipotetica, ma perche' e' perplessa la motivazione, non risultando chiaro se rispetto all'altra questione, sollevata dal giudice 'a quo' con la medesima ordinanza di rimessione, essa si collochi in linea subordinata, o alternativa, o successiva.
Massima n. 24956
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 29, primo comma, cod. pen., <<nella parte in cui statuisce che la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni importa l'interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici>>. Il giudice 'a quo' vorrebbe che dalla pena accessoria - applicabile secondo i principi generali solo in base a una condanna penale definitiva - non scaturisse l'automatismo della rimozione, ma si affermasse nella sua ineludibilita' l'interposizione del giudizio disciplinare. Ma il principio della necessita' del procedimento disciplinare, in luogo della destituzione di diritto dei pubblici dipendenti, e' qui a torto invocato perche' esso non concerne le pene accessorie di carattere interdittivo, in genere, ne' l'interdizione dai pubblici uffici, in particolare, costituendo la risoluzione del rapporto di impiego, in questo caso, soltanto un effetto indiretto della pena accessoria comminata in perpetuo. - Cfr. S. nn. 363/1996, 239/1996 e 197/1993, nonche' O. nn. 201/1994 e 137/1994.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 85, lettera b) del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), sollevata dal Tribunale amministrativo regionale della Calabria, con l'ordinanza in epigrafe;
b) Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, primo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Calabria, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Guizzi
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 9 luglio 1999.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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