Corte costituzionale

Sentenza n. 286/1999

Corte cost., sent. 9 luglio 1999, n. 286

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
286/1999
Data di deposito
9 luglio 1999
Data di decisione
5 luglio 1999
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Guizzi
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:286

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 24954

E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 85, lett. b), del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), <<nella parte in cui prescrive che l'impiegato incorre nella destituzione, escluso il procedimento disciplinare, per condanna passata in giudicato che importi l'interdizione dai pubblici uffici>>, non solo perche' la stessa e' posta come meramente ipotetica, ma perche' e' perplessa la motivazione, non risultando chiaro se rispetto all'altra questione, sollevata dal giudice 'a quo' con la medesima ordinanza di rimessione, essa si collochi in linea subordinata, o alternativa, o successiva.

Massima n. 24956

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 29, primo comma, cod. pen., <<nella parte in cui statuisce che la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni importa l'interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici>>. Il giudice 'a quo' vorrebbe che dalla pena accessoria - applicabile secondo i principi generali solo in base a una condanna penale definitiva - non scaturisse l'automatismo della rimozione, ma si affermasse nella sua ineludibilita' l'interposizione del giudizio disciplinare. Ma il principio della necessita' del procedimento disciplinare, in luogo della destituzione di diritto dei pubblici dipendenti, e' qui a torto invocato perche' esso non concerne le pene accessorie di carattere interdittivo, in genere, ne' l'interdizione dai pubblici uffici, in particolare, costituendo la risoluzione del rapporto di impiego, in questo caso, soltanto un effetto indiretto della pena accessoria comminata in perpetuo. - Cfr. S. nn. 363/1996, 239/1996 e 197/1993, nonche' O. nn. 201/1994 e 137/1994.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 85, lettera b) del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), sollevata dal Tribunale amministrativo regionale della Calabria, con l'ordinanza in epigrafe;

b) Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, primo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Calabria, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 9 luglio 1999.

Il cancelliere: Fruscella

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze