Corte costituzionale

Sentenza n. 27/1999

Corte cost., sent. 11 febbraio 1999, n. 27

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
27/1999
Data di deposito
11 febbraio 1999
Data di decisione
8 febbraio 1999
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Gustavo Zagrebelsky
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:27

Norme oggetto del giudizio

  • sentenza del Consiglio di Stato n. 625 del 6 giugno 1997

Parametri

  • art. 39, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 134, Costituzione
  • art. 21, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 20, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 686 del 1° novembre 1973
  • art. 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 686 del 1° novembre 1973

Massime

Massima n. 24439

Il conflitto di attribuzione tra Regioni e Stato - cosi' come il conflitto tra poteri dello Stato - e' proponibile anche in relazione ad atti di giurisdizione, purche' pero' esso non si risolva in mezzo improprio di censura del modo di esercizio della funzione giurisdizionale e degli errori 'in iudicando' di diritto sostanziale o processuale in cui in tale esercizio si sia incorsi, posto che, essendo esperibili al riguardo i consueti rimedi previsti dagli ordinamenti processuali delle diverse giurisdizioni, non puo' ammettersi che il giudizio presso la Corte costituzionale si trasformi in un nuovo grado di giurisdizione di portata generale. Il conflitto di attribuzione in relazione ad atti giurisdizionali e' invece configurabile quando sia contestata radicalmente la riconducibilita' dell'atto che determina il conflitto alla funzione giurisdizionale, ovvero sia messa in questione l'esistenza stessa del potere giurisdizionale nei confronti del soggetto ricorrente, e il promosso giudizio non sia quindi diretto al controllo sul contenuto dell'attivita' giurisdizionale, ma solo alla garanzia di sfere di attribuzioni che si vogliono costituzionalmente protette da interferenze da parte di organi della giurisdizione o che si vogliono riservare al controllo di altra istanza costituzionale. - Giurisprudenza consolidata: v. S. nn. 289/1974, 98/1981, 183/1981, 70/1985, 285/1990, 99/1991, 175/1991, 357/1996, 150/1981 e 283/1986.

Massima n. 24440

Il conflitto di attribuzione sollevato dalla Provincia autonoma di Trento nei confronti dello Stato, in relazione alla sentenza del Consiglio di Stato, sezione IV, n. 625, del 6 giugno 1997, con la quale si e' respinto l'appello contro una pronuncia del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento, di annullamento di una ordinanza di sospensione della autorizzazione all'apertura di un esercizio commerciale adottata dal Presidente della Giunta provinciale di Trento, va dichiarato inammissibile. Nel ricorso della Provincia autonoma, infatti, non si contesta la spettanza al Consiglio di Stato della giurisdizione relativamente alla legittimita' dei provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione all'apertura di esercizi commerciali, ma l'argomentazione della sentenza impugnata, secondo la quale tali provvedimenti, in quanto attinenti alla difesa dell'ordine pubblico, in base all'art. 20 dello statuto speciale, non sarebbero di competenza dei Presidenti delle Giunte provinciali, ma di competenza statale, e pertanto, trattandosi di una controversia sulla interpretazione del diritto vigente che influisce sulla decisione del giudice che si vorrebbe censurare, non sussistono le condizioni necessarie per la configurabilita', nel caso, del conflitto di attribuzione. - V. la precedente massima A.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla Provincia autonoma di Trento nei confronti dello Stato, in relazione alla sentenza del Consiglio di Stato, sezione IV, n. 625 del 6 giugno 1997, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'11 febbraio 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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