Corte costituzionale
Sentenza n. 252/1999
Corte cost., sent. 23 giugno 1999, n. 252
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 252/1999
- Data di deposito
- 23 giugno 1999
- Data di decisione
- 11 giugno 1999
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Annibale Marini
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:252
Norme oggetto del giudizio
- deliberazione della Camera dei deputati del 20 marzo 1997
Parametri
Massime
Massima n. 24780
L'insindacabilita' dei parlamentari di cui all'art. 68, primo comma, Cost., essendo diretta a garantire, in via primaria, non gia' la persona del parlamentare, ma la liberta' e l'autonomia delle Camere, ed investendo - a parte i "voti dati" - le opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari, ha necessariamente riguardo, sotto questo aspetto, alle funzioni esercitate dal deputato o dal senatore nel momento in cui le opinioni stesse vengono espresse, mentre non ha alcun rilievo - a differenza di quanto si verifica per la prerogativa di cui al secondo comma dell'art. 68 Cost. - la qualita' che il soggetto rivesta nel momento in cui e' chiamato in giudizio. E' pertanto alla Camera cui il parlamentare appartiene al momento del fatto, e ad essa sola, che competono - come appare del resto acquisito, dopo talune oscillazioni, nella stessa piu' recente prassi parlamentare - i poteri connessi alla prerogativa dell'insindacabilita', ed innanzi tutto il potere di valutare la riconducibilita' delle opinioni all'esercizio delle funzioni parlamentari. Di conseguenza, allorche', nell'ipotesi di mutamento della Camera di appartenenza del parlamentare, sorga questione, in sede di conflitto di attribuzione proposto innanzi alla Corte costituzionale, in seguito a deliberazione di insindacabilita' da parte di una delle Camere del Parlamento, sulla competenza di questa, o dell'altra Camera, a pronunciarsi al riguardo, i necessari accertamenti, incidendo sull'ammissibilita' del conflitto e, quindi, su materia sottratta al potere dispositivo delle parti, devono essere effettuati dalla Corte 'ex officio'. - Per l'applicazione di tali principi, v. la seguente massima B.
Massima n. 24781
Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale civile di Milano, con ricorso notificato l'11 marzo 1998, nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione del 20 marzo 1997 - con cui la Camera ha statuito che i fatti per i quali l'on. Marco Boato e' stato convenuto in giudizio dinanzi a quel Tribunale dal dott. Guido Salvini, per risarcimento di danni, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost. - deve essere dichiarato inammissibile. Invero, all'epoca dei fatti in questione (febbraio 1990) l'on. Boato non era -come ora- membro della Camera, ma del Senato, e pertanto competente a pronunciarsi sulla eccepita insindacabilita', secondo i principi da osservarsi in materia, non era la Camera, ma il Senato. La inammissibilita' del proposto conflitto - che la inesistenza, nella specie, di una delibera del Senato rende necessaria - lascia tuttavia impregiudicato il potere di questo di deliberare in argomento; cosi' come resta impregiudicato quello dell'autorita' giudiziaria di giudicare sui fatti, e anche di valutare autonomamente la loro riconducibilita' alle funzioni parlamentari e di contrastare eventualmente una diversa valutazione del Senato - se e quando sopravvenga - con il conflitto di attribuzione. - V. la precedente massima A. Per l'ammissibilita' del conflitto in oggetto, ma solo in sede delibativa e provvisoria, v. O. n. 37/1998.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato proposto dal tribunale di Milano nei confronti della Camera dei deputati, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 giugno 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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