Corte costituzionale
Sentenza n. 242/1999
Corte cost., sent. 17 giugno 1999, n. 242
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 242/1999
- Data di deposito
- 17 giugno 1999
- Data di decisione
- 9 giugno 1999
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Guizzi
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:242
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 438 del 14 novembre 1992
- art. 3, comma 36, legge n. 537 del 24 dicembre 1993
- art. 7, comma 5, decreto-legge n. 384 del 19 settembre 1992
Parametri
Massime
Massima n. 24908
E' inammissibile, per difetto di motivazione sulla manifesta infondatezza, la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 36 Cost., dell'art. 7, comma 5, del d.l. 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanita' e pubblico impiego, nonche' disposizioni fiscali), convertito, con modificazioni nella legge 14 novembre 1992, n 438, e dell'art. 3, comma 36, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica). Invero il giudice 'a quo' non ha esaustivamene prospettato i profili di conflitto tra la norma censurata e quella costituzionale, ma si e' limitato a fare ricorso ad una motivazione 'per relationem' con rinvio ad altri provvedimenti. - Cfr., 'ex plurimis' S. nn. 79/1996, 451/1989, nonche' O. nn. 411/1994, 513/1993, 405/1991, nelle quali la Corte ha affermato che <<la motivazione dell'ordinanza di rimessione deve essere autosufficiente>> e che <<non e' possibile ricorrere a motivazioni 'per relationem' con rinvio ad altri atti o provvedimenti>>.
Massima n. 24909
L'eccezione di inammissibilita' per erronea individuazione della norma va respinta in tutti i casi in cui il giudice rimettente abbia indicato correttamente <<non la disposizione, bensi' la norma cui e' imputata la violazione dei parametri costituzionali>>. (Nella specie, nel giudizio di legittimita' costituzionale promosso, in riferimento all'art. 36 Cost., per la lamentata possibilita' che in conseguenza del "blocco" degli aumenti automatici di taluni emolumenti retributivi, stabiliti dall'impugnato art. 7, comma 5, del d.l. 19 settembre 1992, n. 384 (convertito con modificazioni nella legge 14 novembre 1992, n. 438) ne risultasse ingiustamente diminuito il compenso per il lavoro straordinario (nella specie: dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato), la Corte ha escluso che per la mancata contestuale denuncia anche dell'art. 3, comma 36, della legge n. 537 del 1993 e dell'art. 1, comma 166, della legge n. 662 del 1996 - che lo stesso "blocco" hanno prorogato - potesse dirsi "erroneamente individuata" la norma censurata). - Cfr., S. nn. 310/1996, 27/1995, 155/1992.
Massima n. 24910
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 36 Cost., dell'art. 7, comma 5, del d.l. 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanita' e pubblico impiego nonche' disposizioni fiscali) convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, impugnato in quanto, precludendo per il 1993 (con successiva proroga) la possibilita' di corrispondere aumenti automatici, consentirebbe che la retribuzione oraria dovuta per il lavoro straordinario (nella specie: dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato) sia inferiore a quella per il lavoro ordinario. Invero, posto che, anche in passato, il legislatore ha fatto ricorso a <<simili meccanismi di blocco>> al dichiarato fine di contenere la dinamica salariale e prevenire effetti inflazionistici, e che norme del tenore di quella denunciata sarebbero in contrasto con il parametro costituzionale dedotto se consentissero di retribuire un'ora di lavoro straordinario in misura inferiore a quella prevista per un'ora di lavoro ordinario, e' tuttavia da escludersi che il censurato art. 7, comma 5, se rettamente inteso, dia luogo a tale conseguenza. Giacche', pur essendone stata prorogata l'efficacia (con l'art. 1, comma 166, della legge n. 662 del 1996) fino al 31 dicembre 1999, esso, riguardando soltanto gli aumenti conseguenti a indicizzazione, non puo' impedire che, nei casi in cui la dinamica retributiva sia agganciata non a voci indicizzate, ma a voci contrattate (come appunto nel caso del lavoro straordinario) la crescita di queste - che, non essendo stata prorogata l'efficacia, a differenza dall'art. 7, comma. 5, dell'art. 5, comma. 1, che originariamente la vietava, e' da ritenersi consentita - comporti un incremento anche del compenso per lavoro straordinario. E in questo senso, del resto, si e' consolidata, con riferimento a norme di contenuto identico a quelle della cui legittimita' costituzionale dubita il giudice 'a quo', la giurisprudenza della Corte di cassazione. Mentre, per quanto riguarda, in particolare, i ferrovieri, va rilevato che per essi il compenso del lavoro straordinario, determinandosi attraverso una maggiorazione del ventuno per cento di alcune delle voci che compongono la "retribuzione base" ordinaria, subisce, con l'aumento di tali voci - anche qui per il fatto che il legislatore non ha reiterato l'efficacia della norma preclusiva di nuove contrattazioni - un effetto di "trascinamento" che ne produce l'aumento. Restando peraltro impregiudicata la diversa questione circa la validita' di altre norme contenute nel C.C.N.L. dei ferrovieri in vigore all'epoca dei fatti che abbiano eventualmente impedito crescite, anche contrattate, del compenso del lavoro straordinario.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 5, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, e dell'art. 3, comma 36, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), sollevate, in riferimento all'art. 36 della Costituzione, dal pretore di Bologna con l'ordinanza in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 5, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, ora menzionato, sollevata, in riferimento all'art. 36 della Costituzione, dal pretore di Torino con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Guizzi
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 17 giugno 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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