Corte costituzionale

Sentenza n. 185/1999

Corte cost., sent. 25 maggio 1999, n. 185

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
185/1999
Data di deposito
25 maggio 1999
Data di decisione
13 maggio 1999
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Piero Alberto Capotosti
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:185

Norme oggetto del giudizio

  • legge della Regione Liguria del 21 ottobre 1997

Parametri

Massime

Massima n. 24748

Per violazione dei limiti posti, in forza dell'art. 117 Cost., all'esercizio della potesta' legislativa delle Regioni a statuto ordinario, dai principi fondamentali delle leggi dello Stato, deve essere dichiarata illegittima, su ricorso del Presidente del Consiglio, la legge della Regione Liguria, riapprovata il 21 ottobre 1997, recante integrazioni e modifiche alla precedente legge regionale 27 agosto 1984, n. 44, riguardo al personale regionale della VI, VII e VIII qualifica. Nella parte relativa alla previsione, per tale personale, negli artt. 1 e 2, di compiti di polizia giudiziaria, la legge censurata collide infatti con il combinato disposto degli artt. 55 e 57 cod. proc. pen., per cui l'attribuzione di tali funzioni e' riservata a "leggi e regolamenti" che, in quanto attinenti alla sicurezza pubblica, debbono essere esclusivamente di fonte statale. Mentre, nelle parti relative all'attribuzione, al suddetto personale, negli stessi artt. 1 e 2, in difetto di apposite clausole contrattuali, di "compiti di vigilanza sulle attivita' espletate dalla Regione", e delle corrispondenti indennita' spettanti, a tal fine, per contrattazione collettiva, esclusivamente al personale della V qualifica, la stessa legge si pone in contrasto con i principi fondamentali della disciplina del pubblico impiego stabiliti dall'art. 2, comma 1, lettera a), della legge delega 23 ottobre 1992, n. 421, e dagli artt. 2, commi 2 e 3, 45 e 49, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, - l'art. 2, comma 3, come modificato dall'art. 2 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 - secondo i quali i rapporti di lavoro e, in particolare, il trattamento economico fondamentale e accessorio, sono regolati e definiti dai contratti collettivi. Principi su cui si fonda, nel caso, una 'ratio decidendi' senza dubbio applicabile anche alla previsione, nell'art. 3 della impugnata delibera legislativa, di un compenso giornaliero per il personale che espleta il servizio del gonfalone. - Riguardo ai principi concernenti le funzioni di polizia giudiziaria, v. S. nn. 115/1995 e 218/1988; per quelli relativi al pubblico impiego, cfr. S. nn. 352/1996 e 292/1995.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Liguria, riapprovata dal Consiglio regionale il 21 ottobre 1997, recante "Modifica della declaratoria delle funzioni della VI, VII e VIII qualifica del personale regionale e disposizioni in materia di indennità per compiti particolari".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 maggio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 25 maggio 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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