Corte costituzionale
Sentenza n. 168/1999
Corte cost., sent. 14 maggio 1999, n. 168
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 168/1999
- Data di deposito
- 14 maggio 1999
- Data di decisione
- 10 maggio 1999
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Fernanda Contri
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:168
Norme oggetto del giudizio
- art. 9, direttiva CEE n. 409 del 2 aprile 1979
- art. 18, comma 3, legge n. 157 del 11 febbraio 1992
- legge della Regione Veneto del 5 marzo 1998
- legge della Regione Liguria del 20 settembre 1997
- legge della Regione Umbria del 17 novembre 1997
Parametri
- art. 117, Costituzione
- art. 18, legge n. 357 del 11 febbraio 1992
- decreto legislativo n. 143 del 4 giugno 1997
- art. 9, direttiva CEE n. 409 del 2 aprile 1979
- art. 69, comma 1, lett. b), decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998
Massime
Massima n. 24690
Nel ribadire il carattere di norma fondamentale di riforma economico-sociale proprio delle disposizioni legislative statali che individuano le specie cacciabili, riconosciuto da un costante giurisprudenza, la Corte costituzionale ha ancora di recente precisato che tale carattere compete anche alle "norme strettamente connesse con quelle che individuano le specie ammesse al prelievo venatorio". Sussiste infatti un interesse unitario, non frazionabile, alla uniforme disciplina dei vari aspetti inerenti al nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica: dall'individuazione delle specie cacciabili alla variazione dei relativi elenchi; dalla disciplina delle modalita' di caccia, nei limiti in cui prevede misure indispensabili per assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie selvatiche, alla delimitazione dei periodi venatori, alla disciplina delle deroghe, ex art. 9 della direttiva 79/409/CEE, al generale regime di protezione degli uccelli selvatici. Un'interpretazione della direttiva 79/409/CEE nell'esclusiva prospettiva di un'eccezionale autorizzazione di attivita' venatorie altrimenti vietate sarebbe quindi parziale e fuorviante. - Cfr. S. nn. 272/1996, 35/1995, 577/1990, 1002/1988 e 323/1998.
Massima n. 24691
L'art. 9 della direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, prevede che gli Stati membri - "sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti" - possono derogare alle misure di protezione disposte dalla medesima direttiva per le seguenti ragioni: a) nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica; nell'interesse della sicurezza aerea; per prevenire gravi danno alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque; per la protezione della flora e della fauna; b) ai fini della ricerca e dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione nonche' per l'allevamento connesso a tali operazioni; c) per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantita'. Si tratta di un potere di deroga esercitabile in via eccezionale per consentire non tanto la caccia, quanto, piuttosto, piu' in generale, l'abbattimento o la cattura di uccelli selvatici appartenenti alle specie protette dalla direttiva medesima, alle condizioni ed ai fini di interesse generale indicati dall'art. 9.1, e secondo le procedure e le modalita' di cui al punto 2 dello stesso art. 9. Gli interessi a garanzia dei quali l'art. 9 consente di adottare i provvedimenti di deroga - alcuni dei quali, come la sicurezza aerea e la sicurezza pubblica, di indubbia pertinenza statale - possono essere quindi soddisfatti anche attraverso misure diverse dall'eccezionale autorizzazione al prelievo venatorio di specie altrimenti protette.
Massima n. 24692
In accoglimento dei ricorsi proposti dal Presidente del Consiglio, le leggi delle Regioni Liguria, Umbria e Veneto - riapprovate, a seguito di rinvii governativi, rispettivamente, il 20 settembre e il 17 novembre 1997 e il 5 marzo 1998 e tutte e tre attinenti alla disciplina e all'applicazione delle deroghe, ai vari divieti stabiliti, previste dall'art. 9 della direttiva CEE n. 409/79, per la conservazione degli uccelli selvatici - vanno dichiarate costituzionalmente illegittime. Al riguardo, infatti, - assorbita ogni altra censura - a confutare la rivendicazione di una propria competenza in materia da parte delle Regioni resistenti - competenza che non potrebbe comunque basarsi sulla non assimilabilita', che e' fuori di discussione, del potere di deroga in questione al potere di variazione degli elenchi delle specie cacciabili previsto dall'art. 18, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 357 - e' sufficiente osservare che l'art. 9 della citata direttiva CEE, piu' che a regolare l'attivita' venatoria, e' volto a consentire eccezioni al regime di protezione della fauna selvatica, per la salvaguardia di interessi generali, e pertanto l'esercizio del potere di disporle, potendo incidere sul nucleo minimo di tale protezione, non puo' prescindere - secondo i principi costantemente accolti dalla giurisprudenza della Corte costituzionale - da una previa disciplina espressa - come richiesto, in particolare, da sentenza 15 marzo 1990 della Corte di giustizia della Comunita' - in precise disposizioni nazionali idonee a garantire su tutto il territorio dello Stato un uniforme e adeguato livello di salvaguardia, disciplina che - anche in considerazione del carattere meramente facoltativo, secondo la direttiva comunitaria, dell'attivazione delle deroghe - non rileva che nella legge n. 357 del 1992 non sia rintracciabile. In questo senso, del resto, deve interpretarsi anche l'art. 69, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), che annovera tra i compiti di rilievo nazionale per la tutela dell'ambiente, ai sensi dell'art. 1, comma 4, lett. c), della legge 15 marzo 1997, n. 59 - accanto a quelli relativi alle variazioni degli elenchi delle specie cacciabili - quelli attinenti alla "tutela... della fauna e della flora specificamente protette da accordi e convenzioni e dalla normativa comunitaria". - V. le precedenti massime A e B - Cfr. anche S. n. 169/1999.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Liguria recante "Norme per l'applicazione delle deroghe previste dall'art. 9 della direttiva CEE n. 409/1979", riapprovata, a séguito di rinvio governativo, dal Consiglio regionale della Liguria il 30 settembre 1997;
dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Umbria recante "Disciplina delle deroghe previste dall'art. 9 della direttiva CEE n. 409/1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici", riapprovata, a séguito di rinvio governativo, dal Consiglio regionale dell'Umbria il 17 novembre 1997;
dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Veneto recante "Applicazione del regime di deroga previsto dall'art. 9 della direttiva CEE n. 409/1979", riapprovata, a séguito di rinvio governativo, dal Consiglio regionale del Veneto il 5 marzo 1998.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 14 maggio 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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