Corte costituzionale

Sentenza n. 167/1999

Corte cost., sent. 10 maggio 1999, n. 167

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
167/1999
Data di deposito
10 maggio 1999
Data di decisione
29 aprile 1999
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Annibale Marini
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:167

Norme oggetto del giudizio

Massime

Massima n. 24677

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2, 3, comma secondo, 32 e 42, comma secondo, Cost., l'art. 1052, comma secondo, cod. civ., nella parte in cui non prevede che il passaggio coattivo di cui al primo comma possa essere concesso dall'autorita' giudiziaria quando questa riconosca che la domanda risponde alle esigenze di accessibilita' - di cui alla legislazione relativa ai portatori di 'handicap' - degli edifici destinati ad uso abitativo. Infatti, premesso che la concessione del passaggio coattivo e' subordinata dalla norma denunciata non solo alla inadeguatezza dell'accesso alla via pubblica ed alla sua non ampliabilita', ma anche alla sussistenza di una ulteriore condizione, rappresentata dalla circostanza che la domanda risponda <<alle esigenze della agricoltura e dell'industria>>; e considerato che, con tale disposizione, il legislatore, per il caso di fondo non intercluso, ha inteso altresi' ricollegare la costituzione della servitu' coattiva di passaggio alla sussistenza in concreto di una interesse generale, all'epoca identificato nelle esigenze dell'agricoltura o dell'industria, al quale rimane estraneo ogni rilievo relativo alle esigenze abitative, pure se riferibili a quegli interessi fondamentali della persona la cui tutela e' indefettibile; l'omessa previsione della esigenza di accessibilita' della casa di abitazione <<lede il principio personalista che ispira la Carta costituzionale e che pone come fine ultimo dell'organizzazione sociale lo sviluppo di ogni singola persona umana >>. Inoltre, la norma denunciata, impedendo od ostacolando la socializzazione degli handicappati, comporta anche una lesione del fondamentale diritto di costoro alla salute psichica, la cui tutela deve essere di grado pari a quello della salute fisica. Ne', d'altronde, la previsione della servitu' in parola puo' trovare ostacolo nella garanzia accordata al diritto di proprieta' dall'art. 42 Cost., poiche' il peso che in tal modo si viene ad imporre sul fondo altrui puo' senz'altro annoverarsi tra quei limiti della proprieta' privata determinati dalla legge, ai sensi della citata norma costituzionale, allo scopo di assicurarne la funzione sociale. red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1052, secondo comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede che il passaggio coattivo di cui al primo comma possa essere concesso dall'autorità giudiziaria quando questa riconosca che la domanda risponde alle esigenze di accessibilità - di cui alla legislazione relativa ai portatori di handicap - degli edifici destinati ad uso abitativo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 aprile 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 10 maggio 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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