Corte costituzionale
Sentenza n. 14/1999
Corte cost., sent. 5 febbraio 1999, n. 14
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 14/1999
- Data di deposito
- 5 febbraio 1999
- Data di decisione
- 27 gennaio 1999
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Ruperto
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:14
Norme oggetto del giudizio
- art. 8, comma 7, decreto-legge n. 490 del 20 settembre 1996
- art. 15, comma 1, legge n. 665 del 21 dicembre 1996
Parametri
Massime
Massima n. 24413
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 97 Cost., l'art. 15, comma 1, l. 21 dicembre 1996, n. 665 (Trasformazione in ente di diritto pubblico dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale), nella parte in cui dispone che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del d.l. 20 settembre 1996, n. 490, limitatamente alla convalida, ivi prevista, delle posizioni giuridiche ed economiche attribuite ai sensi dell'art. 107 comma secondo, del regolamento del personale dell'A.A.A.V.T.A.G. approvato con d.P.R. 7 aprile 1983, n. 279, in quanto - posto che le leggi di sanatoria non sono costituzionalmente precluse in via di principio; che, tuttavia, trattandosi di ipotesi eccezionali, la loro giustificazione deve essere sottoposta ad uno scrutinio particolarmente rigoroso; che l'intervento legislativo in sanatoria puo' essere ragionevolmente giustificato soltanto dallo stretto collegamento con le specifiche peculiarita' del caso, cosi' da doversi escludere che possa risultare arbitraria la sostituzione della disciplina generale, originariamente applicabile, con quella eccezionale successivamente emanata; e che la sanatoria "de qua" risulta motivata, nei lavori parlamentari, dall'intento di evitare (in ossequio ad un asserito criterio generale, secondo cui si fanno sempre salvi gli effetti di un decreto-legge non convertito) che persone le quali avessero ottenuto qualcosa in base alla decretazione d'urgenza dovessero successivamente perderla - la sanatoria stessa si connota unicamente come legittimazione di quanto attribuito in modo illegittimo a determinati soggetti (ed accertato come tale in via giurisdizionale), con effetti premiali palesemente non giustificati, risultando cosi' compromesso in radice lo stesso scrutinio di legittimita' costituzionale, tenuto conto che la constatata negazione di una razionale e coerente attivita' di amministrazione, oltre a costituire un esempio di "diseducazione civile", non puo' rappresentare un termine di bilanciamento e comparazione con gli altri valori che essa coinvolge ai fini della verifica del rispetto del principio di buon andamento. - S. nn. 100/1987, 474/1988, 346/1991, 16 e 236/1992, 402/1993, 659/1994, 94/1995, 1 e 84/1996, 211/1997.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1, della legge 21 dicembre 1996, n. 665 (Trasformazione in ente di diritto pubblico dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale), nella parte in cui dispone che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 490, limitatamente alla convalida - ivi prevista - delle posizioni giuridiche ed economiche attribuite ai sensi dell'art. 107, comma secondo, del regolamento del personale dell'A.A.A.V.T.A.G., approvato con d.P.R. 7 aprile 1983, n. 279.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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