Corte costituzionale

Sentenza n. 14/1999

Corte cost., sent. 5 febbraio 1999, n. 14

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
14/1999
Data di deposito
5 febbraio 1999
Data di decisione
27 gennaio 1999
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Ruperto
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:14

Norme oggetto del giudizio

  • art. 8, comma 7, decreto-legge n. 490 del 20 settembre 1996
  • art. 15, comma 1, legge n. 665 del 21 dicembre 1996

Parametri

Massime

Massima n. 24413

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 97 Cost., l'art. 15, comma 1, l. 21 dicembre 1996, n. 665 (Trasformazione in ente di diritto pubblico dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale), nella parte in cui dispone che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del d.l. 20 settembre 1996, n. 490, limitatamente alla convalida, ivi prevista, delle posizioni giuridiche ed economiche attribuite ai sensi dell'art. 107 comma secondo, del regolamento del personale dell'A.A.A.V.T.A.G. approvato con d.P.R. 7 aprile 1983, n. 279, in quanto - posto che le leggi di sanatoria non sono costituzionalmente precluse in via di principio; che, tuttavia, trattandosi di ipotesi eccezionali, la loro giustificazione deve essere sottoposta ad uno scrutinio particolarmente rigoroso; che l'intervento legislativo in sanatoria puo' essere ragionevolmente giustificato soltanto dallo stretto collegamento con le specifiche peculiarita' del caso, cosi' da doversi escludere che possa risultare arbitraria la sostituzione della disciplina generale, originariamente applicabile, con quella eccezionale successivamente emanata; e che la sanatoria "de qua" risulta motivata, nei lavori parlamentari, dall'intento di evitare (in ossequio ad un asserito criterio generale, secondo cui si fanno sempre salvi gli effetti di un decreto-legge non convertito) che persone le quali avessero ottenuto qualcosa in base alla decretazione d'urgenza dovessero successivamente perderla - la sanatoria stessa si connota unicamente come legittimazione di quanto attribuito in modo illegittimo a determinati soggetti (ed accertato come tale in via giurisdizionale), con effetti premiali palesemente non giustificati, risultando cosi' compromesso in radice lo stesso scrutinio di legittimita' costituzionale, tenuto conto che la constatata negazione di una razionale e coerente attivita' di amministrazione, oltre a costituire un esempio di "diseducazione civile", non puo' rappresentare un termine di bilanciamento e comparazione con gli altri valori che essa coinvolge ai fini della verifica del rispetto del principio di buon andamento. - S. nn. 100/1987, 474/1988, 346/1991, 16 e 236/1992, 402/1993, 659/1994, 94/1995, 1 e 84/1996, 211/1997.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1, della legge 21 dicembre 1996, n. 665 (Trasformazione in ente di diritto pubblico dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale), nella parte in cui dispone che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 490, limitatamente alla convalida - ivi prevista - delle posizioni giuridiche ed economiche attribuite ai sensi dell'art. 107, comma secondo, del regolamento del personale dell'A.A.A.V.T.A.G., approvato con d.P.R. 7 aprile 1983, n. 279.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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