Corte costituzionale
Sentenza n. 137/1999
Corte cost., sent. 22 aprile 1999, n. 137
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 137/1999
- Data di deposito
- 22 aprile 1999
- Data di decisione
- 14 aprile 1999
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Vassalli
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:137
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 356 del 7 agosto 1992
- art. 15, comma 1, decreto-legge n. 306 del 8 giugno 1992
- art. 4, comma 1, 'bis', legge n. 354 del 26 luglio 1975
Parametri
Massime
Massima n. 24621
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 27, primo e terzo comma, Cost., l'art. 4-'bis', comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), nella parte in cui non prevede che il beneficio del permesso premio possa essere concesso nei confronti dei condannati che, prima della entrata in vigore dell'art. 15, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, abbiano raggiunto un grado di rieducazione adeguato al beneficio richiesto e per i quali non sia accertata la sussistenza di collegamenti attuali con la criminalita' organizzata. Invero, premesso che, a partire dalla sentenza n. 306 del 1993, il percorso compiuto dalla giurisprudenza della Corte e' stato diretto a mantenere il rispetto del principio rieducativo nella fase dell'esecuzione penale, anche in presenza di leggi con cui si e' ritenuto di restringere gli accessi alle misure alternative alla detenzione o a determinati benefici penitenziari, per far fronte ai pericoli creati dalla criminalita' organizzata; e considerato, altresi', che il punto di arrivo di tale percorso e' rappresentato dall'affermazione secondo cui non si puo' ostacolare il raggiungimento della finalita' rieducativa con il precludere l'accesso ai predetti benefici e misure alternative a chi, nel momento in cui e' entrata in vigore una legge restrittiva, abbia gia' realizzato tutte le condizioni per usufruirne; cosi' come e' stato affermato che non puo' essere negata l'ammissione alla semiliberta' nei confronti dei condannati che, prima dell'entrata in vigore dell'art. 15, comma 1, del d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356), abbiano raggiunto un grado di rieducazione adeguato al beneficio richiesto e per i quali non sia accertata la sussistenza di collegamenti attuali con la criminalita' organizzata, altrettanto non puo' non ripetersi, nei confronti degli stessi soggetti e nel ricorrere di tutte le altre condizioni di legge, per la ammissione al beneficio previsto dall'art. 30-'ter' dell'Ordinamento penitenziario. - V. S. nn. 188/1990 e 504/1995, nelle quali la Corte ha ribadito che il permesso premio - il quale, anche se non rientra nella categoria delle misure alternative alla detenzione, <<e', per il chiaro dettato della legge, una parte integrante del programma di trattamento (comma 3 dell'art. 3-'ter' dell'Ordinamento penitenziario)>> - costituisce <<strumento di rieducazione in quanto consente un iniziale reinserimento del condannato nella societa'>>. - Cfr., inoltre, S. n. 445/1997, in cui e' stato osservato che <<quando la condotta penitenziaria del detenuto ha consentito di accertare il raggiungimento di uno stadio del percorso rieducativo adeguato al beneficio da conseguire, la innovazione legislativa che vieta la concessione di misure alternative alla detenzione finisce per atteggiarsi alla stregua di un meccanismo a connotazioni ablative, riproducendo cosi' quei caratteri di "revoca" non fondata sulla condotta colpevole del condannato che la Corte ha gia' censurato>> (per tale ultimo riferimento, v. S. n. 306/1993 citata nella massima che precede).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non prevede che il beneficio del permesso premio possa essere concesso nei confronti dei condannati che, prima della entrata in vigore dell'art. 15, comma 1, del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, abbiano raggiunto un grado di rieducazione adeguato al beneficio richiesto e per i quali non sia accertata la sussistenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 aprile 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vassalli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 aprile 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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