Corte costituzionale

Sentenza n. 13/1999

Corte cost., sent. 28 gennaio 1999, n. 13

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
13/1999
Data di deposito
28 gennaio 1999
Data di decisione
19 gennaio 1999
Esito
Ammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Relatore
Riccardo Chieppa
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:13

Norme oggetto del giudizio

  • decreto legislativo n. 534 del 20 dicembre 1993
  • legge n. 277 del 4 agosto 1993
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957

Parametri

Massime

Massima n. 24412

Alla stregua dei principi individuati piu' volte dalla Corte, e dai quali non vi e' motivo di discostarsi, la richiesta di 'referendum' abrogativo, riguardante alcuni articoli e parti di articoli del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (contenente norme per la elezione della Camera dei deputati) come modificato e integrato, in particolare, dalla legge 4 agosto 1993, n. 277, e dal d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 534, e che nell'ordinanza 1 dicembre 1998 dell'Ufficio centrale per il 'referendum' presso la Corte di cassazione ha ricevuto la denominazione di "Elezione della Camera dei deputati: abolizione del voto di lista per la attribuzione con metodo proporzionale del 25% dei seggi", deve essere dichiarata ammissibile. Non ricorre infatti alcuno dei limiti preclusivi del ricorso al 'referendum' espressamente previsti (in maniera puntuale in quanto rispondenti a particolari scelte di politica istituzionale) dall'art. 75 Cost., ne' si ravvisano ipotesi implicite di inammissibilita', inerenti alle caratteristiche essenziali e necessarie dell'istituto del 'referendum' abrogativo, dipendenti da valori di ordine costituzionale e riferibili alle strutture o ai temi delle richieste referendarie, giacche' il quesito non contiene domande eterogenee, carenti di una matrice razionalmente unitaria, e si riferisce ad atti legislativi dello Stato con forza di legge ordinaria non aventi contenuto costituzionalmente vincolato. Ne' difetta il requisito della univocita', giacche' il nucleo essenziale del quesito consiste nell'abrogazione degli articoli, o delle parti di articoli, relativi alle liste, al voto di lista e alla ripartizione del 25% dei seggi con metodo proporzionale, rappresentando il resto un'operazione di cosmesi normativa per ripulire il testo, con abrogazione completa di talune disposizioni ovvero con una tecnica c.d. di ritaglio. Inoltre il quesito risulta formulato in modo da poter realizzare l'abrogazione parziale della legge elettorale nei sensi suindicati ed insieme a far si' - condizione indispensabile, questa, per i 'referendum' in materia di elezioni delle assemblee parlamentari - che la normativa residua, e cioe' quella risultante dopo l'eventuale abrogazione, sia immediatamente applicabile, in quanto i collegi uninominali resterebbero immutati, senza nessuna necessita' di ridefinizione in ciascuna circoscrizione sia nel numero sia nel conseguente ambito territoriale, permanendo la distinzione tra il 75% dei seggi a ciascuno dei quali corrisponde un collegio uninominale, e il restante 25% dei seggi, privi di tale corrispondenza, e attribuiti, in base alla cifra elettorale individuale, quale risultato di operazione matematica di rapporto percentuale tra voti validi e votanti nel collegio uninominale (art. 77, comma 1, numeri 3 e 4, art. 78, non investiti dall'abrogazione referendaria) ai candidati, con migliore risultato, non eletti nei collegi uninominali, e risultandone di conseguenza un sistema di elezione dei deputati corrispondente al numero fissato in Costituzione, con possibilita' di rinnovazione dell'organo rappresentativo in ogni tempo. Sicche' deve anche escludersi che il proposto 'referendum' abbia carattere manipolativo o surrettiziamente propositivo, giacche', abrogando parzialmente la disciplina stabilita dal legislatore, per cio' che attiene alla ripartizione del 25% dei seggi, non la sostituisce con un'altra disciplina assolutamente diversa ed estranea al contesto normativo in oggetto, che certo ne' il quesito referendario ne' il corpo elettorale - come dalla Corte gia' rilevato - potrebbero creare 'ex novo' ne' direttamente costruire. - Cfr. S. nn. 26/1997, 47/1991, 16/1978, 429/1995, 107/1996, 32/1993, 29/1987 e 36/1997.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, secondo il quesito modificato dall'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione con ordinanze 1 dicembre 1998 e 14 gennaio 1999, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), nel testo risultante dalle successive modificazioni ed integrazioni, apportate in particolare dalla legge 4 agosto 1993, n. 277 (Norme per l'elezione della Camera dei deputati) e dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534 (Modificazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361), richiesta dichiarata conforme a legge con le anzidette ordinanze.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 gennaio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 28 gennaio 1999.

Il cancelliere: Fruscella

Testo integrale

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