Corte costituzionale

Ordinanza n. 76/1999

Corte cost., ord. 18 marzo 1999, n. 76

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
76/1999
Data di deposito
18 marzo 1999
Data di decisione
11 marzo 1999
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Ruperto
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:76

Norme oggetto del giudizio

  • decreto-legge n. 103 del 29 marzo 1991
  • art. 47, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 30 aprile 1970
  • art. 6, comma 1, ultima parte, decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 30 aprile 1970
  • legge n. 166 del 1° giugno 1991

Parametri

Massime

Massima n. 24575

Sono manifestamente inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimita' costituzionale, in materia di pensioni previdenziali, degli artt. 47, secondo comma, del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, e 6, primo comma, ultima parte, del d.l. 29 marzo 1991, n. 103 (convertito in legge 1 giugno 1991, n. 166) denunciati di ufficio, per violazione dell'art. 3 Cost., in quanto prevedono che i termini di decadenza stabiliti per l'esercizio dell'azione giudiziaria diretta al conseguimento della prestazione previdenziale, in caso di mancata proposizione del ricorso amministrativo, decorrono - anziche' dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati dalla data di presentazione della richiesta di prestazione - dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei, in tal modo riservando un trattamento irragionevolmente piu' favorevole - secondo il giudice 'a quo' - riguardo all'eventualita' di incorrere nella decadenza, a coloro che hanno presentato la richiesta di prestazione omettendo -come i ricorrenti nei casi di specie - di attivare il previo procedimento contenzioso, rispetto a quanti, invece, lo hanno diligentemente coltivato. Le questioni sono state infatti sollevate in controversie concernenti la riliquidazione di pensioni e il pagamento di differenze arretrate pretese, a titolo di integrazione al trattamento minimo delle pensioni, in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 240 del 1994, per le quali l'art. 1, comma terzo, del d.l. 28 marzo 1996, n. 166, con norma successivamente piu' volte confermata e da ultimo ribadita dall'art. 36, comma quinto, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha disposto che i relativi giudizi siano dichiarati estinti di ufficio, e pertanto, essendo tale precetto eludibile da parte del giudice che di tali procedimenti e' investito, solo se se ne fosse dichiarata la incostituzionalita', ne consegue, in mancanza di qualsiasi censura avanzata in tal senso, che le norme impugnate, non piu' comunque applicabili nei processi di provenienza, non possono venire esaminate nel merito.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 47 secondo comma, del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 (Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli artt. 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) e 6, comma 1, ultima parte, del d.-l. 29 marzo 1991, n. 103 (Disposizioni urgenti in materia previdenziale), convertito in legge 1 giugno 1991, n. 166, sollevate - in riferimento all'art. 3 della Costituzione - dal pretore di Torino, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1999. Il Presidente: Granata Il redattore: Ruperto Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 marzo 1999. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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