Corte costituzionale
Ordinanza n. 76/1999
Corte cost., ord. 18 marzo 1999, n. 76
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 76/1999
- Data di deposito
- 18 marzo 1999
- Data di decisione
- 11 marzo 1999
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Ruperto
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:76
Norme oggetto del giudizio
- decreto-legge n. 103 del 29 marzo 1991
- art. 47, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 30 aprile 1970
- art. 6, comma 1, ultima parte, decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 30 aprile 1970
- legge n. 166 del 1° giugno 1991
Parametri
Massime
Massima n. 24575
Sono manifestamente inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimita' costituzionale, in materia di pensioni previdenziali, degli artt. 47, secondo comma, del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, e 6, primo comma, ultima parte, del d.l. 29 marzo 1991, n. 103 (convertito in legge 1 giugno 1991, n. 166) denunciati di ufficio, per violazione dell'art. 3 Cost., in quanto prevedono che i termini di decadenza stabiliti per l'esercizio dell'azione giudiziaria diretta al conseguimento della prestazione previdenziale, in caso di mancata proposizione del ricorso amministrativo, decorrono - anziche' dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati dalla data di presentazione della richiesta di prestazione - dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei, in tal modo riservando un trattamento irragionevolmente piu' favorevole - secondo il giudice 'a quo' - riguardo all'eventualita' di incorrere nella decadenza, a coloro che hanno presentato la richiesta di prestazione omettendo -come i ricorrenti nei casi di specie - di attivare il previo procedimento contenzioso, rispetto a quanti, invece, lo hanno diligentemente coltivato. Le questioni sono state infatti sollevate in controversie concernenti la riliquidazione di pensioni e il pagamento di differenze arretrate pretese, a titolo di integrazione al trattamento minimo delle pensioni, in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 240 del 1994, per le quali l'art. 1, comma terzo, del d.l. 28 marzo 1996, n. 166, con norma successivamente piu' volte confermata e da ultimo ribadita dall'art. 36, comma quinto, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha disposto che i relativi giudizi siano dichiarati estinti di ufficio, e pertanto, essendo tale precetto eludibile da parte del giudice che di tali procedimenti e' investito, solo se se ne fosse dichiarata la incostituzionalita', ne consegue, in mancanza di qualsiasi censura avanzata in tal senso, che le norme impugnate, non piu' comunque applicabili nei processi di provenienza, non possono venire esaminate nel merito.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 47 secondo comma, del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 (Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli artt. 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) e 6, comma 1, ultima parte, del d.-l. 29 marzo 1991, n. 103 (Disposizioni urgenti in materia previdenziale), convertito in legge 1 giugno 1991, n. 166, sollevate - in riferimento all'art. 3 della Costituzione - dal pretore di Torino, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1999. Il Presidente: Granata Il redattore: Ruperto Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 marzo 1999. Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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