Corte costituzionale

Ordinanza n. 72/1999

Corte cost., ord. 18 marzo 1999, n. 72

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
72/1999
Data di deposito
18 marzo 1999
Data di decisione
11 marzo 1999
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Carlo Mezzanotte
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:72

Norme oggetto del giudizio

  • art. 48, decreto legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995
  • legge n. 427 del 29 ottobre 1993
  • art. 12, comma 3, decreto-legge n. 331 del 30 agosto 1993

Parametri

Massime

Massima n. 24547

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 48 del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative), e 12, comma 3, del d.l. 30 agosto 1993, n. 331 (Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sollevata, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui riconoscono efficacia retroattiva solo alla depenalizzazione della fattispecie di esercizio non autorizzato di deposito di oli minerali e di distribuzione di carburanti, prevista dall'art. 13, comma 1, d.l. 5 maggio 1957, n. 271 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli oli minerali), conv., con modific., nella l. 2 luglio 1957, n. 474, e non anche alla depenalizzazione della fattispecie prevista dal d.m. 8 luglio 1924, in quanto l'ordinanza di remissione, non facendo riferimento alcuno alla fattispecie oggetto del giudizio e non specificando nemmeno i quantitativi di spirito in deposito (indispensabili in ordine alla rilevanza della questione), viola il precetto che impone al giudice di indicare nell'ordinanza i termini e i motivi della remissione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 48 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative), e 12, comma 3, del d.-l. 30 agosto 1993, n. 331 (Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Locri, sezione distaccata di Siderno, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1999. Il Presidente: Granata Il redattore: Mezzanotte Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 marzo 1999. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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