Corte costituzionale

Ordinanza n. 63/1999

Corte cost., ord. 5 marzo 1999, n. 63

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
63/1999
Data di deposito
5 marzo 1999
Data di decisione
24 febbraio 1999
Esito
Restituzione degli atti
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernando Santosuosso
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:63

Norme oggetto del giudizio

  • art. 32, comma 2, legge n. 724 del 23 dicembre 1994
  • art. 5, comma 6, decreto-legge n. 415 del 2 ottobre 1995
  • art. 5, comma 7, decreto-legge n. 415 del 2 ottobre 1995
  • art. 1, comma 1, legge n. 507 del 29 novembre 1995

Parametri

Massime

Massima n. 24480

Deve ordinarsi la restituzione al giudice 'a quo' degli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., nei confronti dell'art. 32, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), cosi' come modificato dall'art. 5, commi 6 e 7, del d.l. 2 ottobre 1995, n. 415, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 29 novembre 1995, n. 507, con il quale, riguardo ai beni immobili dello Stato (demaniali e patrimoniali), destinati ad uso abitativo, concessi o locati a privati, si e' disposto, a decorrere dal 1 gennaio 1995, un aumento dei canoni nella misura del doppio o del quintuplo, a seconda che il reddito annuo del nucleo familiare cui appartiene il conduttore sia superiore od inferiore ad ottanta milioni di lire. Successivamente all'ordinanza istruttoria emessa dalla Corte il 9 marzo 1998, la materia in oggetto e' stata infatti regolata diversamente dall'art. 23 della legge 8 maggio 1998, n. 146, che con efficacia retroattiva, a partire dal 1 gennaio 1994, ha stabilito che il rapporto di locazione di immobili del demanio e del patrimonio dello Stato destinati ad uso abitativo dei dipendenti pubblici - quale nel caso di specie e' la conduttrice - e' disciplinato dalla legge, sul cosiddetto "equo canone", 27 luglio 1978, n. 392, e pertanto - considerato anche che in forza dell'art. 14, comma 5, della successiva legge 9 dicembre 1998, n. 431, le profonde modifiche da questa apportate alla legge del 1978, non si applicano ai giudizi in corso - e' opportuno che il giudice rimettente valuti, alla luce dello 'ius superveniens', la permanenza del requisito della rilevanza.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al pretore di Roma.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 5 marzo 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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