Corte costituzionale
Ordinanza n. 63/1999
Corte cost., ord. 5 marzo 1999, n. 63
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 63/1999
- Data di deposito
- 5 marzo 1999
- Data di decisione
- 24 febbraio 1999
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernando Santosuosso
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:63
Norme oggetto del giudizio
- art. 32, comma 2, legge n. 724 del 23 dicembre 1994
- art. 5, comma 6, decreto-legge n. 415 del 2 ottobre 1995
- art. 5, comma 7, decreto-legge n. 415 del 2 ottobre 1995
- art. 1, comma 1, legge n. 507 del 29 novembre 1995
Parametri
Massime
Massima n. 24480
Deve ordinarsi la restituzione al giudice 'a quo' degli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., nei confronti dell'art. 32, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), cosi' come modificato dall'art. 5, commi 6 e 7, del d.l. 2 ottobre 1995, n. 415, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 29 novembre 1995, n. 507, con il quale, riguardo ai beni immobili dello Stato (demaniali e patrimoniali), destinati ad uso abitativo, concessi o locati a privati, si e' disposto, a decorrere dal 1 gennaio 1995, un aumento dei canoni nella misura del doppio o del quintuplo, a seconda che il reddito annuo del nucleo familiare cui appartiene il conduttore sia superiore od inferiore ad ottanta milioni di lire. Successivamente all'ordinanza istruttoria emessa dalla Corte il 9 marzo 1998, la materia in oggetto e' stata infatti regolata diversamente dall'art. 23 della legge 8 maggio 1998, n. 146, che con efficacia retroattiva, a partire dal 1 gennaio 1994, ha stabilito che il rapporto di locazione di immobili del demanio e del patrimonio dello Stato destinati ad uso abitativo dei dipendenti pubblici - quale nel caso di specie e' la conduttrice - e' disciplinato dalla legge, sul cosiddetto "equo canone", 27 luglio 1978, n. 392, e pertanto - considerato anche che in forza dell'art. 14, comma 5, della successiva legge 9 dicembre 1998, n. 431, le profonde modifiche da questa apportate alla legge del 1978, non si applicano ai giudizi in corso - e' opportuno che il giudice rimettente valuti, alla luce dello 'ius superveniens', la permanenza del requisito della rilevanza.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al pretore di Roma.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 5 marzo 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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