Corte costituzionale

Ordinanza n. 58/1999

Corte cost., ord. 4 marzo 1999, n. 58

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
58/1999
Data di deposito
4 marzo 1999
Data di decisione
24 febbraio 1999
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Ruperto
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:58

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 24493

Manifesta infondatezza delle questioni, in quanto - posto che la Corte ha gia' dichiarato la non fondatezza (con la sentenza n. 373 del 1996) e, successivamente, la manifesta infondatezza (con le ordinanze nn. 89, 190 e 422/1997 e 235/1998) di analoghe questioni, <<sempre ribadendo che non spetta ad essa di rimodulare le scelte punitive adottate dal legislatore nella sua sfera discrezionale ne' di stabilire la quantificazione delle sanzioni, e rilevando che il lamentato trattamento punitivo non puo' essere comparato con quello non omogeneo previsto dallo stesso codice della strada per la violazione di altre diverse condotte>> - la norma censurata coerentemente sanziona condotte ritenute dal legislatore idonee a determinare situazioni di gravissimo pericolo, ad evitare le quali egli ha previsto un divieto assoluto che appare correlato alla regola della unidirezionalita' obbligatoria della circolazione imposta, non certo irragionevolmente, in qualunque punto dei tratti autostradali per le evidenti caratteristiche di questi rispetto alle strade comuni. - V. S. n. 313/1995, nonche', da ultimo, O. n. 297/1998, nella quali si afferma che <<uno scrutinio che investa direttamente il merito delle scelte sanzionatorie del legislatore e' possibile soltanto ove l'opzione normativa contrasti in modo manifesto con il canone della ragionevolezza, vale a dire si appalesi, in concreto, come espressione di un uso distorto della discrezionalita', che raggiunga una soglia di evidenza tale da atteggiarsi alla stregua di una figura, per cosi' dire, sintomatica di eccesso di potere e, dunque, di sviamento rispetto alle attribuzioni che l'ordinamento assegna alla funzione legislativa>>.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 176, commi 1, lettera a), 19 e 22, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Genova e dal pretore di Genova, sezione distaccata di Recco, rispettivamente con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 4 marzo 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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