Corte costituzionale
Ordinanza n. 447/1999
Corte cost., ord. 1° dicembre 1999, n. 447
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 447/1999
- Data di deposito
- 1° dicembre 1999
- Data di decisione
- 22 novembre 1999
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- VASSALLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:447
Norme oggetto del giudizio
- deliberazione della Camera dei deputati del 27 gennaio 1999
- deliberazione della Camera dei deputati del 21 gennaio 1999
- deliberazione della Camera dei deputati del 20 gennaio 1999
- deliberazione della Camera dei deputati del 26 gennaio 1999
Parametri
- art. 68, comma 1, Costituzione
- art. 26, comma 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
- art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 25048
E' ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale di Bergamo, II sezione penale, nei confronti della Camera dei deputati a seguito delle deliberazioni con le quali quest'ultima, su proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere, ha dichiarato che i fatti per i quali era in corso il procedimento penale contro l'on. Vittorio Sgarbi per il reato di diffamazione in danno del dott. Antonio Di Pietro concernono opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost.. Infatti, il Tribunale di Bergamo e' legittimato a sollevare il conflitto, essendo competente a dichiarare definitivamente, per il processo del quale e' investito, la volonta' del potere cui appartiene, in ragione dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali svolte in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita; parimenti, anche la Camera dei deputati, che ha deliberato le dichiarazioni di insindacabilita' delle opinioni espresse da un proprio membro, e' legittimata ad essere parte del conflitto, essendo competente a dichiarare definitivamente la volonta' del potere che rappresenta. Ed inoltre, per quanto attiene al profilo oggettivo, il Tribunale procedente denuncia la menomazione della propria sfera di attribuzione, garantita da norme costituzionali, in conseguenza delle deliberazioni della Camera dei deputati, denunciate come illegittime, che qualificano le opinioni espresse da un proprio membro come rientranti nell'esercizio delle funzioni parlamentari, sicche' per esse opererebbe la garanzia di insindacabilita' stabilita dall'art. 68, primo comma, Cost.. - Cfr. S. nn. 231/1975, 1150/1988, 379/1996, 265/1997, 289/1998, 329/1999, nonche' O. nn. 319/1962, 363/1999, 399/1999.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Bergamo, II sezione penale, nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso indicato in epigrafe;
Dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia comunicazione della presente ordinanza al Tribunale di Bergamo, II sezione penale, ricorrente;
b) che il ricorso e la presente ordinanza siano, a cura del ricorrente, notificati alla Camera dei deputati entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione, per essere successivamente depositati, con la prova delle eseguite notificazioni, nella cancelleria della Corte entro il termine di venti giorni dalle notificazioni stesse (art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1999.
Il Presidente: Vassalli
Il relatore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 1 dicembre 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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