Corte costituzionale
Ordinanza n. 43/1999
Corte cost., ord. 25 febbraio 1999, n. 43
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 43/1999
- Data di deposito
- 25 febbraio 1999
- Data di decisione
- 22 febbraio 1999
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:43
Norme oggetto del giudizio
- art. 5-bis, comma 4, decreto-legge n. 333 del 11 luglio 1992
- legge n. 359 del 8 agosto 1992
- art. 5-bis, comma 3, decreto-legge n. 333 del 11 luglio 1992
Parametri
Massime
Massima n. 24461
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 42, terzo comma, Cost., nei confronti dell'art. 5.bis, commi 3 e 4, dl d.l. 11 luglio 1992, n. 333, introdotto dalla legge di conversione 8 agosto 1992, n. 359 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica) in quanto l'applicazione indiscriminata, ivi prevista, - come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimita' - ai fini della determinazione della indennita' di esproprio, dei criteri di valutazione stabiliti per le aree agricole dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, in tutti i casi in cui, pur non ricorrendo il requisito della edificabilita' legale, le aree espropriate abbiano comunque di fatto una suscettivita' edificatoria, prescindendo del tutto dall'effettivo valore di mercato delle aree medesime, non integrerebbe il "serio ristoro" garantito in materia dal precetto costituzionale. Infatti, come la Corte costituzionale ha gia' evidenziato in precedente giudizio sulle medesime norme, non puo' pretendersi - come con il promosso incidente si pretende - l'introduzione nell'ordinamento, di un 'tertium genus', tra le aree edificabili e tutte le altre aree - parificate, quanto alla stima da operarsi al riguardo, a quelle agricole - che superi la scelta del legislatore di suddividere le aree, ai predetti fini, in due categorie, scelta non censurabile sul piano della legittimita' costituzionale, in quanto non affetta da irragionevolezza od arbitrarieta', ne' tale da pregiudicare di per se' il serio ed effettivo ristoro del proprietario espropriato. Ne' la odierna prospettazione presenta profili diversi da quelli allora esaminati. - S. n. 261/1987.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5-bis commi 3 e 4, del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), introdotto dalla legge di conversione 8 agosto 1992, n. 359, sollevata, in riferimento all'art. 42, terzo comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Catania con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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