Corte costituzionale
Ordinanza n. 414/1999
Corte cost., ord. 29 ottobre 1999, n. 414
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 414/1999
- Data di deposito
- 29 ottobre 1999
- Data di decisione
- 25 ottobre 1999
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Gustavo Zagrebelsky
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:414
Norme oggetto del giudizio
- deliberazione della Camera dei deputati del 7 luglio 1998
Parametri
- art. 39, comma 3, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 39, comma 4, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 68, comma 1, Costituzione
Massime
Massima n. 24991
Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale di Reggio Calabria, con ordinanza 17 aprile 1999, nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione del 7 luglio 1998, con cui la Camera ha dichiarato che taluno dei fatti (dichiarazioni proferite in una intervista televisiva presso un'emittente locale) per cui il deputato Amedeo Matacena e' stato chiamato a rispondere del reato di diffamazione aggravata in danno del Sostituto Procuratore della Repubblica dottor Vincenzo Macri', concernono opinioni espresse dal deputato nell'esercizio delle sue funzioni, con conseguente insindacabilita' a norma dell'art. 68, primo comma, Cost., va dichiarato, in sede delibativa, ammissibile. I requisiti previsti dall'art. 39, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, infatti, senza dubbio sussistono, sia sotto il profilo oggettivo - in quanto il conflitto verte su attribuzioni costituzionali, garantite agli organi della giurisdizione, che si assumono lese dalla deliberazione dell'Assemblea parlamentare - sia sotto il profilo soggettivo, in quanto insorge tra organi entrambi competenti a dichiarare definitivamente la volonta' del potere a cui appartengono. Tuttavia, poiche' il conflitto tra poteri dello Stato, in casi del genere, deve ritenersi ammissibile limitatamente all'oggetto quale definito dal contenuto della deliberazione della Camera del Parlamento che si assume lesiva delle attribuzioni costituzionali del giudice ricorrente, e nella specie e' da escludersi - contrariamente a quanto affermato dal Tribunale - che la deliberazione parlamentare di insindacabilita', riferendosi espressamente solo ad uno (quello su menzionato) dei fatti contestati al deputato nel procedimento penale, possa intendersi estesa, nell'assunto dell'unitarieta' temporale e sostanziale della vicenda, anche all'altro (apprezzamenti manifestati in una conferenza stampa e nell'ispirazione di un articolo apparso su un quotidiano), la deliberazione della Camera potra' essere oggetto dell'ammesso giudizio solo per quanto riguarda il primo episodio. - V., riguardo ai requisiti dell'ammissibilita' del conflitto, da ultimo, O. nn. 319/1999, 362/1999 e 363/1999, e, in particolare, riguardo alla deliberazione della camera del Parlamento come oggetto e condizione dei giudizi su conflitti promossi da (o nei confronti di) organi del potere giurisdizionale in tema di immunita' 'ex' art. 68, primo comma, Cost., S. nn. 252/1999 e 265/1997, nonche' O. nn. 131/1999 e 179/1998.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto con il ricorso indicato in epigrafe dal Tribunale di Reggio Calabria, in relazione alla delibera adottata il 7 luglio 1998 dalla Camera dei deputati;
Dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia comunicazione della presente ordinanza al Tribunale di Reggio Calabria, ricorrente;
b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a) per essere depositati nella cancelleria della Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione, secondo l'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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