Corte costituzionale

Ordinanza n. 399/1999

Corte cost., ord. 22 ottobre 1999, n. 399

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
399/1999
Data di deposito
22 ottobre 1999
Data di decisione
13 ottobre 1999
Esito
Ammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Annibale Marini
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:399

Norme oggetto del giudizio

  • deliberazione della Camera dei deputati del 18 febbraio 1999

Parametri

Massime

Massima n. 24948

Va dichiarato ammissibile, in sede delibativa, ai sensi dell'art. 37, commi 3 e 4, della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto, con ordinanza 24 marzo 1999, dal Tribunale di Torino nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione, adottata il 18 febbraio 1999, con la quale la Camera ha statuito che le dichiarazioni, riguardanti il dott. Camillo Davigo, per cui la deputata Tiziana Parenti e' stata chiamata a rispondere del reato di diffamazione a mezzo stampa, devono ritenersi coperte dall'immunita' parlamentare. Premesso, in linea preliminare, che la forma dell'ordinanza, utilizzata dal Tribunale di Torino, deve ritenersi in se' idonea ad integrare il ricorso di cui al citato art. 37 per l'instaurazione del conflitto, e che dall'ordinanza si ricavano e "le ragioni del conflitto" e "le norme costituzionali che regolano la materia", come richiesto dall'art. 26 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, deve infatti riconoscersi che sia il Tribunale di Torino - in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volonta' del potere cui appartiene nell'ambito delle funzioni giurisdizionali da esso esercitate - sia la Camera dei deputati, quale organo cui spetta dichiarare definitivamente la propria volonta' in ordine all'applicabilita' ai suoi componenti dell'art. 68, primo comma, Cost., sono legittimati ad essere parti. Mentre, per quanto riguarda il requisito oggettivo del conflitto, anche questo senza dubbio sussiste, in quanto il ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzione, costituzionalmente garantita, in conseguenza di un servizio ritenuto illegittimo per inesistenza dei relativi presupposti, del potere, spettante alla Camera di appartenenza del parlamentare, di dichiarare l'insindacabilita' delle opinioni espresse da quest'ultimo a norma dell'art. 68, primo comma, Cost.. - V., riguardo alla utilizzazione, nella proposizione del ricorso, della forma dell'ordinanza, O. nn. 469/1998, 37/1998, 469/1997 e 339/1996, e riguardo ai requisiti, soggettivo e oggettivo, di ammissibilita', O. nn. 319/1999, 130/1999 e ancora 37/1998. red.: S. Pomodoro

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Torino nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso in epigrafe;

Dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al Tribunale di Torino, ricorrente;

b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione, per essere successivamente depositati nella cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione, secondo l'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 ottobre 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

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