Corte costituzionale
Ordinanza n. 376/1999
Corte cost., ord. 28 luglio 1999, n. 376
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 376/1999
- Data di deposito
- 28 luglio 1999
- Data di decisione
- 14 luglio 1999
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Neppi Modona
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:376
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 24899
Manifesta infondatezza della questione in quanto, premesso che la stessa, pur avendo ad oggetto l'art. 589, secondo comma, cod. pen. concerne in realta' profili attinenti in via generale all'accertamento del rapporto di causalita' e della colpa nei casi in cui l'evento si sia verificato a distanza di tempo dalla azione od omissione contestata e pertanto i prospettati profili di illegittimita' costituzionale si risolvono in problemi di fatto attinenti alla ricostruzione della fattispecie e ad eventuali fattori interruttivi del nesso causale. Mentre va ricordato che, in relazione al problema della responsabilita' penale per l'inadempimento di obblighi connessi a posizioni 'latu sensu' di garanzia nell'ambito di rapporti o organizzazioni complesse, la Corte ha piu' volte affermato che la compatibilita' delle relative fattispecie con l'art. 27, primo comma, Cost. e' assicurata dal principio della personalita' della responsabilita' penale, in forza del quale di un fatto costituente reato risponde solo chi lo ha commesso personalmente e colpevolmente, sulla base del nesso di causalita' materiale tra l'azione o l'omissione e l'evento e di un nesso psichico sufficiente a conferire alla responsabilita' il connotato della personalita', desumibili dalla disciplina della parte generale del codice penale in tema di rapporto di causalita' e di colpa. - V. S. nn. 192/1982 e 173/1976, 'ex plurimis'.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 589, secondo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 27, primo comma, della Costituzione, dal pretore di Ferrara, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 28 luglio 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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