Corte costituzionale
Ordinanza n. 363/1999
Corte cost., ord. 22 luglio 1999, n. 363
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 363/1999
- Data di deposito
- 22 luglio 1999
- Data di decisione
- 14 luglio 1999
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Fernando Santosuosso
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:363
Norme oggetto del giudizio
- art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- deliberazione della Camera dei deputati del 30 settembre 1998
Parametri
Massime
Massima n. 24980
E' ammissibile il conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera del 30 settembre 1998, con cui quest'ultima ha dichiarato che le opinioni espresse dall'On. Vittorio Sgarbi sul Pretore di Venezia dott. Abrami, per le quali e' in corso il procedimento penale nei confronti dello Sgarbi per il reato di diffamazione, sono da ritenersi espresse nell'esercizio delle sue funzioni di parlamentare, ai sensi dell'art. 68 Cost.. Infatti, il Tribunale di Roma, in ordine al giudizio di cui e' investito, e' legittimato a sollevare il conflitto in quanto organo abilitato a dichiarare in via definitiva la volonta' del potere cui appartiene nell'ambito delle funzioni giurisdizionali da esso esercitate, conformemente al principio secondo il quale i singoli organi giurisdizionali, svolgendo le loro funzioni in posizione di piena indipendenza, costituzionalmente garantita, sono legittimati ad essere parti in un conflitto di attribuzione; del pari, anche la Camera dei deputati e' legittimata ad essere parte del presente conflitto, essendo organo competente a dichiarare in via definitiva la volonta' del potere che rappresenta relativamente all'applicabilita' dell'art. 68, primo comma, Cost.. Ed inoltre, per quanto attiene al profilo oggettivo, il Tribunale di Roma lamenta la lesione della propria sfera di attribuzione costituzionalmente garantita, in conseguenza dell'esercizio, ritenuto illegittimo per erroneita' dei presupposti, del potere, spettante alla Camera dei deputati in base all'art. 68, primo comma, Cost., di dichiarare l'insindacabilita' delle opinioni espresse dai propri membri nell'esercizio delle loro funzioni.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso di cui in epigrafe;
Dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia comunicazione della presente ordinanza al Tribunale di Roma;
b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione per essere depositati nella cancelleria della Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione, secondo l'art. 26, terzo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 luglio 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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