Corte costituzionale

Ordinanza n. 363/1999

Corte cost., ord. 22 luglio 1999, n. 363

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
363/1999
Data di deposito
22 luglio 1999
Data di decisione
14 luglio 1999
Esito
Ammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Fernando Santosuosso
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:363

Norme oggetto del giudizio

  • art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • deliberazione della Camera dei deputati del 30 settembre 1998

Parametri

Massime

Massima n. 24980

E' ammissibile il conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera del 30 settembre 1998, con cui quest'ultima ha dichiarato che le opinioni espresse dall'On. Vittorio Sgarbi sul Pretore di Venezia dott. Abrami, per le quali e' in corso il procedimento penale nei confronti dello Sgarbi per il reato di diffamazione, sono da ritenersi espresse nell'esercizio delle sue funzioni di parlamentare, ai sensi dell'art. 68 Cost.. Infatti, il Tribunale di Roma, in ordine al giudizio di cui e' investito, e' legittimato a sollevare il conflitto in quanto organo abilitato a dichiarare in via definitiva la volonta' del potere cui appartiene nell'ambito delle funzioni giurisdizionali da esso esercitate, conformemente al principio secondo il quale i singoli organi giurisdizionali, svolgendo le loro funzioni in posizione di piena indipendenza, costituzionalmente garantita, sono legittimati ad essere parti in un conflitto di attribuzione; del pari, anche la Camera dei deputati e' legittimata ad essere parte del presente conflitto, essendo organo competente a dichiarare in via definitiva la volonta' del potere che rappresenta relativamente all'applicabilita' dell'art. 68, primo comma, Cost.. Ed inoltre, per quanto attiene al profilo oggettivo, il Tribunale di Roma lamenta la lesione della propria sfera di attribuzione costituzionalmente garantita, in conseguenza dell'esercizio, ritenuto illegittimo per erroneita' dei presupposti, del potere, spettante alla Camera dei deputati in base all'art. 68, primo comma, Cost., di dichiarare l'insindacabilita' delle opinioni espresse dai propri membri nell'esercizio delle loro funzioni.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso di cui in epigrafe;

Dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia comunicazione della presente ordinanza al Tribunale di Roma;

b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione per essere depositati nella cancelleria della Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione, secondo l'art. 26, terzo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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