Corte costituzionale
Ordinanza n. 362/1999
Corte cost., ord. 22 luglio 1999, n. 362
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 362/1999
- Data di deposito
- 22 luglio 1999
- Data di decisione
- 14 luglio 1999
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:362
Norme oggetto del giudizio
- deliberazione della Camera dei deputati del 16 dicembre 1998
- art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Parametri
Massime
Massima n. 24979
E' ammissibile il conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Como nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera del 30 settembre 1998, con la quale e' stato dichiarato che le opinioni espresse dall'On. Vittorio Sgarbi sul conto di Stefania Ariosto, nel corso del programma televisivo "Sgarbi Quotidiani", per le quali e' in corso il procedimento penale nei confronti dello Sgarbi per il reato di diffamazione, sono da ritenersi espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari e, come tali, insindacabili, a norma dell'art. 68, primo comma, Cost.. Infatti, il Tribunale di Como, in relazione al giudizio di cui e' investito, e' legittimato a sollevare il conflitto, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volonta' del potere cui appartiene nell'ambito delle funzioni giurisdizionali da esso esercitate, in conformita' al principio secondo cui i singoli organi giurisdizionali, svolgendo le loro funzioni in posizione di piena indipendenza, costituzionalmente garantita, sono legittimati ad essere parti nei conflitti costituzionali di attribuzione; del pari, secondo la costante giurisprudenza della Corte, la Camera dei deputati, in relazione alla definizione dell'ambito di applicabilita' dell'art. 68, primo comma, Cost. rispetto ad un proprio componente, e' legittimata ad essere parte in un conflitto, in quanto organo cui spetta di dichiarare definitivamente la volonta' del potere che rappresenta. Ed altresi', quanto all'oggetto del conflitto, il Tribunale di Como lamenta, conformemente a quanto richiesto dall'art. 37, primo comma, della legge n. 87 del 1953, la lesione della propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita, in conseguenza dell'esercizio ritenuto illegittimo, da parte della Camera dei deputati, del potere di dichiarare l'insindacabilita' delle opinioni espresse da un proprio membro a norma dell'art. 68, primo comma, Cost..
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Como nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso indicato in epigrafe;
Dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia comunicazione della presente ordinanza al Tribunale di Como, ricorrente;
b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione, per essere depositati nella cancelleria della Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione, secondo l'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 luglio 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze