Corte costituzionale
Ordinanza n. 354/1999
Corte cost., ord. 22 luglio 1999, n. 354
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 354/1999
- Data di deposito
- 22 luglio 1999
- Data di decisione
- 14 luglio 1999
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Vassalli
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:354
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 24866
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale proposte, in riferimento all'art. 3 Cost., riguardo al reato di appropriazione indebita (art. 646 cod. proc. pen.) in via principale, per la previsione, in caso di ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 11, cod. pen. (nella specie, per abuso di relazione di prestazione d'opera), della procedibilita' di ufficio, e, in via subordinata, per la impossibilita', ai fini della esclusione della procedibilita' di ufficio, di far luogo a giudizio di prevalenza, ai sensi dell'art. 69 cod. pen., in caso di concorso della suddetta aggravante con eventuali circostanze attenuanti. Ribaditi i principi - affermati dalla Corte costituzionale anche con specifico riguardo alla perseguibilita' a querela, costituente nel nostro ordinamento una deroga alla obbligatorieta' dell'azione penale - secondo cui la scelta dei modi di procedibilita' coinvolge la politica legislativa e deve quindi rimanere affidata a valutazioni discrezionali del legislatore, presupponendo bilanciamenti di interessi e opzioni di politica criminale spesso assai complessi, e sindacabili in sede di giudizio di legittimita' costituzionale solo per vizio di manifesta irrazionalita', va infatti considerato che tale irrazionalita', o arbitrarieta', non e' ravvisabile nelle scelte legislative oggetto delle formulate censure: non nella prima - in quanto l'interversione del possesso di cose altrui che abbia luogo in violazione del vincolo eminentemente fiduciario scaturente dai rapporti di cui all'art. 61, numero 11, cod. pen., assume indubbiamente un disvalore sociale particolare - ne' nella seconda, operata peraltro non nella disposizione impugnata ma nell'ambito della disciplina generale che regola il regime di valutazione delle circostanze. - Sui principi richiamati, v. S. nn. 274/1997, 7/1987 e 216/1974, e O. nn. 204/1988 e 294/1987.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 646, ultimo comma, cod. pen., sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Ancona, sezione distaccata di Fabriano con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vassalli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 luglio 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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