Corte costituzionale

Ordinanza n. 354/1999

Corte cost., ord. 22 luglio 1999, n. 354

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
354/1999
Data di deposito
22 luglio 1999
Data di decisione
14 luglio 1999
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuliano Vassalli
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:354

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 24866

Sono manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale proposte, in riferimento all'art. 3 Cost., riguardo al reato di appropriazione indebita (art. 646 cod. proc. pen.) in via principale, per la previsione, in caso di ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 11, cod. pen. (nella specie, per abuso di relazione di prestazione d'opera), della procedibilita' di ufficio, e, in via subordinata, per la impossibilita', ai fini della esclusione della procedibilita' di ufficio, di far luogo a giudizio di prevalenza, ai sensi dell'art. 69 cod. pen., in caso di concorso della suddetta aggravante con eventuali circostanze attenuanti. Ribaditi i principi - affermati dalla Corte costituzionale anche con specifico riguardo alla perseguibilita' a querela, costituente nel nostro ordinamento una deroga alla obbligatorieta' dell'azione penale - secondo cui la scelta dei modi di procedibilita' coinvolge la politica legislativa e deve quindi rimanere affidata a valutazioni discrezionali del legislatore, presupponendo bilanciamenti di interessi e opzioni di politica criminale spesso assai complessi, e sindacabili in sede di giudizio di legittimita' costituzionale solo per vizio di manifesta irrazionalita', va infatti considerato che tale irrazionalita', o arbitrarieta', non e' ravvisabile nelle scelte legislative oggetto delle formulate censure: non nella prima - in quanto l'interversione del possesso di cose altrui che abbia luogo in violazione del vincolo eminentemente fiduciario scaturente dai rapporti di cui all'art. 61, numero 11, cod. pen., assume indubbiamente un disvalore sociale particolare - ne' nella seconda, operata peraltro non nella disposizione impugnata ma nell'ambito della disciplina generale che regola il regime di valutazione delle circostanze. - Sui principi richiamati, v. S. nn. 274/1997, 7/1987 e 216/1974, e O. nn. 204/1988 e 294/1987.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 646, ultimo comma, cod. pen., sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Ancona, sezione distaccata di Fabriano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze