Corte costituzionale
Ordinanza n. 318/1999
Corte cost., ord. 16 luglio 1999, n. 318
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 318/1999
- Data di deposito
- 16 luglio 1999
- Data di decisione
- 7 luglio 1999
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Carlo Mezzanotte
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:318
Norme oggetto del giudizio
- deliberazione della Camera dei deputati del 23 settembre 1998
Parametri
- art. 39, comma 4, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 68, comma 1, Costituzione
- art. 39, comma 3, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 26, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
Massime
Massima n. 24823
Nel disposto esame in prima e sommaria delibazione, il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato con ricorso del Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione dalla stessa adottata il 23 settembre 1998, con la quale l'Assemblea, accogliendo la proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere, ha dichiarato che i fatti per i quali e' in corso, innanzi al suddetto Tribunale, procedimento penale a carico del deputato Vittorio Sgarbi, per il reato di diffamazione aggravata in danno del dott. Luigi Esposito, riguardano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost., deve essere dichiarato inammissibile. La fattispecie, invero, non e' affatto descritta nel ricorso e neppure e' riferito il contenuto della deliberazione della Camera dei deputati che si assume lesiva delle attribuzioni del ricorrente e, di conseguenza, non appare chiara la prospettazione del Tribunale in ordine ai limiti della garanzia accordata ai membri delle Camere in rapporto alle attribuzioni dell'Autorita' giudiziaria, ne' e' espressa in maniera comprensibile la censura che si intende muovere nei confronti della deliberazione che ha dato origine al conflitto. Ne deriva che, poiche' nell'atto introduttivo fa difetto, oltre che l'esposizione dei fatti, l'indicazione delle "ragioni del conflitto", richiesta dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale - pur non potendosi dubitare della legittimazione, sia del Tribunale di Roma che della Camera dei deputati, ad essere parti in un conflitto tra poteri dello Stato - non risulta tuttavia definita, nel ricorso, la materia del conflitto.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 16 luglio 1999.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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