Corte costituzionale

Ordinanza n. 318/1999

Corte cost., ord. 16 luglio 1999, n. 318

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
318/1999
Data di deposito
16 luglio 1999
Data di decisione
7 luglio 1999
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Carlo Mezzanotte
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:318

Norme oggetto del giudizio

  • deliberazione della Camera dei deputati del 23 settembre 1998

Parametri

  • art. 39, comma 4, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 68, comma 1, Costituzione
  • art. 39, comma 3, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 26, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)

Massime

Massima n. 24823

Nel disposto esame in prima e sommaria delibazione, il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato con ricorso del Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione dalla stessa adottata il 23 settembre 1998, con la quale l'Assemblea, accogliendo la proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere, ha dichiarato che i fatti per i quali e' in corso, innanzi al suddetto Tribunale, procedimento penale a carico del deputato Vittorio Sgarbi, per il reato di diffamazione aggravata in danno del dott. Luigi Esposito, riguardano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost., deve essere dichiarato inammissibile. La fattispecie, invero, non e' affatto descritta nel ricorso e neppure e' riferito il contenuto della deliberazione della Camera dei deputati che si assume lesiva delle attribuzioni del ricorrente e, di conseguenza, non appare chiara la prospettazione del Tribunale in ordine ai limiti della garanzia accordata ai membri delle Camere in rapporto alle attribuzioni dell'Autorita' giudiziaria, ne' e' espressa in maniera comprensibile la censura che si intende muovere nei confronti della deliberazione che ha dato origine al conflitto. Ne deriva che, poiche' nell'atto introduttivo fa difetto, oltre che l'esposizione dei fatti, l'indicazione delle "ragioni del conflitto", richiesta dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale - pur non potendosi dubitare della legittimazione, sia del Tribunale di Roma che della Camera dei deputati, ad essere parti in un conflitto tra poteri dello Stato - non risulta tuttavia definita, nel ricorso, la materia del conflitto.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 16 luglio 1999.

Il cancelliere: Fruscella

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

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