Corte costituzionale
Ordinanza n. 308/1999
Corte cost., ord. 14 luglio 1999, n. 308
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 308/1999
- Data di deposito
- 14 luglio 1999
- Data di decisione
- 7 luglio 1999
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Ruperto
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:308
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 24894
Manifesta infondatezza della questione in quanto il giudice rimettente - denunciando, attraverso il richiamo effettuato dall'art. 206 del codice della strada, l'art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 - muove dalla erronea premessa dell'identita' di natura e funzione dell'istituto degli interessi moratori o di pieno diritto nelle obbligazioni tra privati e dell'istituto delle maggiorazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie in caso di ritardo nel pagamento, mentre la maggiorazione per ritardo prevista dall'art. 27 citato a carico dell'autore dell'illecito amministrativo, cui sia stata inflitta una sanzione pecuniaria, ha funzione non gia' risarcitoria o corrispettiva, bensi' di sanzione aggiuntiva nascente al momento in cui diviene esigibile la sanzione principale. Pertanto, manca l'omogeneita' dei termini di raffronto necessaria a fondare un eventuale giudizio di disparita' di trattamento rilevante ai sensi dell'art. 3, primo comma, Cost..
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 206 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada) e 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dal pretore di Lucca con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 7 luglio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 14 luglio 1999.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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