Corte costituzionale
Ordinanza n. 240/1999
Corte cost., ord. 11 giugno 1999, n. 240
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 240/1999
- Data di deposito
- 11 giugno 1999
- Data di decisione
- 7 giugno 1999
- Esito
- Estinzione del processo
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Piero Alberto Capotosti
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:240
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 2, legge della Regione Lazio del 18 novembre 1998
- art. 2, comma 3, legge della Regione Lazio del 18 novembre 1998
- art. 3, comma 3, legge della Regione Lazio del 18 novembre 1998
- art. 3, comma 4, legge della Regione Lazio del 18 novembre 1998
Parametri
- art. 117, Costituzione
- art. 33, comma 2, decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993
- art. 25, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
Massime
Massima n. 24784
Nel giudizio di legittimita' costituzionale promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti dell'art. 2, commi 2 e 3, e dell'art. 3, commi 3 e 4, della legge della Regione Lazio, riapprovata il 18 novembre 1998, in quanto, con lo stabilire che il personale del ruolo ISIDU (Istituto per il diritto agli studi universitari) messo a disposizione della Regione o comandato presso enti dipendenti, enti locali o altre pubbliche amministrazioni, puo' essere immesso, a domanda, rispettivamente nel ruolo del personale degli uffici regionali o nei ruoli dei predetti enti senza prevedere l'applicabilita' dell'art. 33, comma 2, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, - secondo il quale il trasferimento di personale tra comparti diversi richiede un apposito accordo tra le amministrazioni - disciplinerebbero una materia che non rientra nella competenza del legislatore regionale, deve dichiararsi, a norma dell'art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, estinto il processo. In seguito alla costituzione in giudizio della Regione - che ha eccepito l'inammissibilita' e comunque l'infondatezza del ricorso - l'Avvocatura generale dello Stato ha infatti depositato atto di rinuncia al ricorso, regolarmente accettata dalla Regione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l'11 giugno 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze