Corte costituzionale

Ordinanza n. 240/1999

Corte cost., ord. 11 giugno 1999, n. 240

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
240/1999
Data di deposito
11 giugno 1999
Data di decisione
7 giugno 1999
Esito
Estinzione del processo
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Piero Alberto Capotosti
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:240

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 2, legge della Regione Lazio del 18 novembre 1998
  • art. 2, comma 3, legge della Regione Lazio del 18 novembre 1998
  • art. 3, comma 3, legge della Regione Lazio del 18 novembre 1998
  • art. 3, comma 4, legge della Regione Lazio del 18 novembre 1998

Parametri

  • art. 117, Costituzione
  • art. 33, comma 2, decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993
  • art. 25, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)

Massime

Massima n. 24784

Nel giudizio di legittimita' costituzionale promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti dell'art. 2, commi 2 e 3, e dell'art. 3, commi 3 e 4, della legge della Regione Lazio, riapprovata il 18 novembre 1998, in quanto, con lo stabilire che il personale del ruolo ISIDU (Istituto per il diritto agli studi universitari) messo a disposizione della Regione o comandato presso enti dipendenti, enti locali o altre pubbliche amministrazioni, puo' essere immesso, a domanda, rispettivamente nel ruolo del personale degli uffici regionali o nei ruoli dei predetti enti senza prevedere l'applicabilita' dell'art. 33, comma 2, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, - secondo il quale il trasferimento di personale tra comparti diversi richiede un apposito accordo tra le amministrazioni - disciplinerebbero una materia che non rientra nella competenza del legislatore regionale, deve dichiararsi, a norma dell'art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, estinto il processo. In seguito alla costituzione in giudizio della Regione - che ha eccepito l'inammissibilita' e comunque l'infondatezza del ricorso - l'Avvocatura generale dello Stato ha infatti depositato atto di rinuncia al ricorso, regolarmente accettata dalla Regione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'11 giugno 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

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