Corte costituzionale
Ordinanza n. 239/1999
Corte cost., ord. 11 giugno 1999, n. 239
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 239/1999
- Data di deposito
- 11 giugno 1999
- Data di decisione
- 7 giugno 1999
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Vassalli
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:239
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 1-sexies, decreto legge n. 312 del 27 giugno 1985
- legge n. 431 del 8 agosto 1985
- art. 3, Costituzione
Massime
Massima n. 24801
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., nei confronti dell'art. 60, ultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) per la ingiustificata disparita' di trattamento che sarebbe venuta a crearsi tra i responsabili dei reati previsti dalle leggi in materia urbanistica edilizia - per i quali, nei casi in cui la pena detentiva non e' alternativa a quella pecuniaria, la disposizione impugnata esclude l'applicabilita' delle pene sostitutive - e gli autori delle violazioni concernenti la tutela delle zone di particolare interesse ambientale sanzionate dall'art. 1-sexies del d.l. 27 giugno 1985, n. 312 (c.d. "legge Galasso") convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431, per le quali, invece - nonostante la loro ritenuta maggiore gravita' - alle pene sostitutive si potrebbe far luogo. La questione, infatti, e' stata gia' dichiarata dalla Corte non fondata, e successivamente manifestamente infondata, dovendosi escludere che la disciplina addotta come 'tertium comparationis', debba interpretarsi, in base alla giurisprudenza della Cassazione - non univoca, allo stato, al riguardo - nel senso presupposto dall'autorita' rimettente, e che tra la previsione concernente l'edilizia e quella concernente il paesaggio, sussista l'assimilabilita' necessaria per poterle porre a confronto. Ne', d'altra parte, vengono ora addotti in contrario argomenti nuovi o diversi da quelli gia' esaminati. - V. S. n. 145/1997 e O. nn. 153/1998 e 24/1999.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 60, ultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Milano con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vassalli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l'11 giugno 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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