Corte costituzionale
Ordinanza n. 234/1999
Corte cost., ord. 11 giugno 1999, n. 234
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 234/1999
- Data di deposito
- 11 giugno 1999
- Data di decisione
- 7 giugno 1999
- Esito
- Estinzione del processo
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Fernanda Contri
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:234
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione Lombardia del 17 settembre 1997
Parametri
- art. 21, comma 1, lett. b), legge n. 157 del 11 febbraio 1992
- art. 22, comma 6, legge n. 394 del 6 dicembre 1991
- art. 25, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
- art. 3, Costituzione
Massime
Massima n. 24800
Nel giudizio di legittimita' costituzionale promosso, con quattro ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri, esaminati congiuntamente, in riferimento all'art. 3 Cost., nei confronti di altrettante leggi della Regione Lombardia, riapprovate il 17 settembre 1997 contenenti norme transitorie riguardo ai parchi regionali dell'Oglio Sud, dell'Adda Nord, dell'Alto Garda bresciano e delle Orobie valtellinesi, in base all'assunto che, attraverso le modifiche apportate, con tali norme, nell'ambito della disciplina delle aree regionali protette, all'art. 13, comma 5, della legge regionale 8 novembre 1996, n. 32, si sarebbe consentito, in alcune aree dei suddetti parchi, l'esercizio della caccia, in contrasto con i divieti stabiliti in proposito dall'art. 22, comma 6, della legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, e dall'art. 21, comma 1, lett. b) della legge quadro sulla caccia 11 febbraio 1992, n. 157, deve dichiararsi, a norma dell'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, estinto il processo. L'Avvocatura dello Stato, infatti, dopo avere in un primo tempo richiesto - in considerazione della nuova normativa introdotta in materia della sopravvenuta legge regionale 17 ottobre 1997, n. 38 - che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere, ha depositato, in prossimita' dell'udienza, atti di rinuncia a tutti i ricorsi, per il cui effetto estintivo, non essendosi la Regione Lombardia costituita in giudizio, non occorre accettazione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l'11 giugno 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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