Corte costituzionale

Ordinanza n. 234/1999

Corte cost., ord. 11 giugno 1999, n. 234

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
234/1999
Data di deposito
11 giugno 1999
Data di decisione
7 giugno 1999
Esito
Estinzione del processo
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Fernanda Contri
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:234

Norme oggetto del giudizio

  • legge della Regione Lombardia del 17 settembre 1997

Parametri

  • art. 21, comma 1, lett. b), legge n. 157 del 11 febbraio 1992
  • art. 22, comma 6, legge n. 394 del 6 dicembre 1991
  • art. 25, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
  • art. 3, Costituzione

Massime

Massima n. 24800

Nel giudizio di legittimita' costituzionale promosso, con quattro ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri, esaminati congiuntamente, in riferimento all'art. 3 Cost., nei confronti di altrettante leggi della Regione Lombardia, riapprovate il 17 settembre 1997 contenenti norme transitorie riguardo ai parchi regionali dell'Oglio Sud, dell'Adda Nord, dell'Alto Garda bresciano e delle Orobie valtellinesi, in base all'assunto che, attraverso le modifiche apportate, con tali norme, nell'ambito della disciplina delle aree regionali protette, all'art. 13, comma 5, della legge regionale 8 novembre 1996, n. 32, si sarebbe consentito, in alcune aree dei suddetti parchi, l'esercizio della caccia, in contrasto con i divieti stabiliti in proposito dall'art. 22, comma 6, della legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, e dall'art. 21, comma 1, lett. b) della legge quadro sulla caccia 11 febbraio 1992, n. 157, deve dichiararsi, a norma dell'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, estinto il processo. L'Avvocatura dello Stato, infatti, dopo avere in un primo tempo richiesto - in considerazione della nuova normativa introdotta in materia della sopravvenuta legge regionale 17 ottobre 1997, n. 38 - che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere, ha depositato, in prossimita' dell'udienza, atti di rinuncia a tutti i ricorsi, per il cui effetto estintivo, non essendosi la Regione Lombardia costituita in giudizio, non occorre accettazione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'11 giugno 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze