Corte costituzionale
Ordinanza n. 218/1999
Corte cost., ord. 3 giugno 1999, n. 218
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 218/1999
- Data di deposito
- 3 giugno 1999
- Data di decisione
- 26 maggio 1999
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Vassalli
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:218
Norme oggetto del giudizio
- art. 60, legge n. 689 del 24 dicembre 1981
Parametri
Massime
Massima n. 24709
Manifesta infondatezza della questione, in quanto, premesso che l'identica 'ratio decidendi' delle pronunzie della Corte indicate dal rimettente (sentenze n. 249 del 1993, n. 254 del 1994 e n. 78 del 1997) non e' riferibile alle censure di legittimita' dedotte in questa sede, giacche' tali dichiarazioni di illegittimita' costituzionale scaturivano dall'esigenza di eliminare disparita' di trattamento - rilevabili attraverso 'tertia comparationis' di volta in volta indicati - cosi' irragionevoli da risultare arbitrarie; il 'tertium comparationis' ora evocato - anche in conseguenza della sostituzione dell'art. 323 cod. pen. ad opera dell'art. 1 della legge 16 luglio 1997, n. 234, che, <<oltre a ridisegnare pressoche' integralmente il reato di abuso di ufficio, ne ha consistentemente ridimensionato il trattamento sanzionatorio>> - rivela come l'esclusione dall'accesso al regime delle sanzioni sostitutive del reato di corruzione impropria antecedente mantenga una sua razionalita' secondo scelte legislative non sindacabili dalla Corte perche' non arbitrarie, avuto riguardo al fatto che le ipotesi comportamentali poste a confronto non sono definibili come omogenee. - V., pure, S. n. 291 del 1998.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Prato con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vassalli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 3 giugno 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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