Corte costituzionale
Ordinanza n. 209/1999
Corte cost., ord. 3 giugno 1999, n. 209
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 209/1999
- Data di deposito
- 3 giugno 1999
- Data di decisione
- 26 maggio 1999
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Valerio Onida
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:209
Norme oggetto del giudizio
- art. 15, comma 1, decreto legislativo n. 541 del 30 dicembre 1992
- art. 13, comma 2, decreto legislativo n. 541 del 30 dicembre 1992
Parametri
- art. 76, Costituzione
- art. 2, comma 1, lett. d), legge n. 489 del 19 dicembre 1992
Massime
Massima n. 24722
E' manifestamente infondata, con riferimento all'art. 76 Cost., in relazione all'art. 2, primo comma, lett. d), l. 19 dicembre 1992, n. 489 (Disposizioni in materia di attuazione di direttive comunitarie relative al mercato interno), la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 13, comma 2, e 15, comma 1, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 541 (Attuazione della direttiva 92/28 CEE concernente la pubblicita' dei medicinali per uso umano) - il primo, nell'ambito della disciplina relativa alla consegna ai medici di campioni gratuiti di medicinali, stabilisce che "i campioni non possono essere consegnati senza una richiesta scritta, recante data, timbro e firma del destinatario"; il secondo, nel primo periodo, stabilisce che la violazione delle disposizioni del decreto medesimo "sulla pubblicita' presso gli operatori sanitari comporta l'irrogazione delle sanzioni penali previste dall'art. 201 del t.u. delle leggi sanitarie approvato con r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni", il quale, a sua volta, commina la pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda per le contravvenzioni alle disposizioni dello stesso articolo in tema di pubblicita' di medicinali - in quanto - posto che l'art. 2, primo comma, lett. d) della legge di delegazione n. 489 del 1992 dispone che "la pena dell'ammenda sara' comminata per le infrazioni formali; la pena dell'arresto e dell'ammenda per le infrazioni che espongono a pericolo grave o a danno l'interesse protetto"; e che la normativa in materia di pubblicita' e' intesa non solo a favorire l'uso razionale dei medicinali, ma anche, soprattutto la' dove si occupa della pubblicita' presso i medici, ad assicurare la corretta circolazione dei farmaci - l'apprezzamento della gravita' del pericolo cui vengono esposti gli interessi protetti comporta un largo margine di discrezionalita', che, nella specie, il legislatore delegato ha esercitato, scegliendo di comminare per tutte le condotte considerate, poste in essere in violazione delle norme sulla pubblicita' dei farmaci presso i medici, la stessa pena prevista dalla legge previgente, e confermata dallo stesso decreto delegato (art. 6, comma 10) per le infrazioni alle norme sulla pubblicita' dei medicinali presso i consumatori, senza che possano dirsi palesemente violati i margini della predetta discrezionalita', non potendosi giudicare come manifestamente incongrua la valutazione compiuta di ritenere le condotte in questione tali da esporre a pericolo grave gli interessi medesimi. - S. nn. 285/1991, 84/1997. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 13, comma 2, e 15, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541 (Attuazione della direttiva 92/28/CEE concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano), sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, in relazione all'art. 2, comma 1, lettera d) della legge 19 dicembre 1992, n. 489 (Disposizioni in materia di attuazione di direttive comunitarie relative al mercato interno), dal pretore di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 3 giugno 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze