Corte costituzionale

Ordinanza n. 209/1999

Corte cost., ord. 3 giugno 1999, n. 209

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
209/1999
Data di deposito
3 giugno 1999
Data di decisione
26 maggio 1999
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Valerio Onida
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:209

Norme oggetto del giudizio

  • art. 15, comma 1, decreto legislativo n. 541 del 30 dicembre 1992
  • art. 13, comma 2, decreto legislativo n. 541 del 30 dicembre 1992

Parametri

Massime

Massima n. 24722

E' manifestamente infondata, con riferimento all'art. 76 Cost., in relazione all'art. 2, primo comma, lett. d), l. 19 dicembre 1992, n. 489 (Disposizioni in materia di attuazione di direttive comunitarie relative al mercato interno), la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 13, comma 2, e 15, comma 1, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 541 (Attuazione della direttiva 92/28 CEE concernente la pubblicita' dei medicinali per uso umano) - il primo, nell'ambito della disciplina relativa alla consegna ai medici di campioni gratuiti di medicinali, stabilisce che "i campioni non possono essere consegnati senza una richiesta scritta, recante data, timbro e firma del destinatario"; il secondo, nel primo periodo, stabilisce che la violazione delle disposizioni del decreto medesimo "sulla pubblicita' presso gli operatori sanitari comporta l'irrogazione delle sanzioni penali previste dall'art. 201 del t.u. delle leggi sanitarie approvato con r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni", il quale, a sua volta, commina la pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda per le contravvenzioni alle disposizioni dello stesso articolo in tema di pubblicita' di medicinali - in quanto - posto che l'art. 2, primo comma, lett. d) della legge di delegazione n. 489 del 1992 dispone che "la pena dell'ammenda sara' comminata per le infrazioni formali; la pena dell'arresto e dell'ammenda per le infrazioni che espongono a pericolo grave o a danno l'interesse protetto"; e che la normativa in materia di pubblicita' e' intesa non solo a favorire l'uso razionale dei medicinali, ma anche, soprattutto la' dove si occupa della pubblicita' presso i medici, ad assicurare la corretta circolazione dei farmaci - l'apprezzamento della gravita' del pericolo cui vengono esposti gli interessi protetti comporta un largo margine di discrezionalita', che, nella specie, il legislatore delegato ha esercitato, scegliendo di comminare per tutte le condotte considerate, poste in essere in violazione delle norme sulla pubblicita' dei farmaci presso i medici, la stessa pena prevista dalla legge previgente, e confermata dallo stesso decreto delegato (art. 6, comma 10) per le infrazioni alle norme sulla pubblicita' dei medicinali presso i consumatori, senza che possano dirsi palesemente violati i margini della predetta discrezionalita', non potendosi giudicare come manifestamente incongrua la valutazione compiuta di ritenere le condotte in questione tali da esporre a pericolo grave gli interessi medesimi. - S. nn. 285/1991, 84/1997. red.: S. Di Palma

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 13, comma 2, e 15, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541 (Attuazione della direttiva 92/28/CEE concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano), sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, in relazione all'art. 2, comma 1, lettera d) della legge 19 dicembre 1992, n. 489 (Disposizioni in materia di attuazione di direttive comunitarie relative al mercato interno), dal pretore di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 3 giugno 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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