Corte costituzionale
Ordinanza n. 184/1999
Corte cost., ord. 20 maggio 1999, n. 184
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 184/1999
- Data di deposito
- 20 maggio 1999
- Data di decisione
- 12 maggio 1999
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:184
Norme oggetto del giudizio
- art. unico, regio decreto legge n. 2138 del 28 novembre 1938
- art. 6, decreto legislativo n. 375 del 11 agosto 1993
- art. 8, decreto legislativo n. 375 del 11 agosto 1993
- art. 5, decreto legislativo n. 375 del 11 agosto 1993
- art. 4, decreto legislativo n. 375 del 11 agosto 1993
- art. 2, decreto legislativo n. 375 del 11 agosto 1993
- art. 3, decreto legislativo n. 375 del 11 agosto 1993
Parametri
Massime
Massima n. 24747
Manifesta infondatezza della questione, in quanto, considerato che i dubbi di legittimita' costituzionale investono le norme che disciplinano i contributi previdenziali in agricoltura, stabiliti sulla base dell'impiego di manodopera; ed altresi' che il criterio contributivo commisurato al numero dei lavoratori occupati, alla durata, alla quantita' ed alla retribuzione del lavoro prestato risponde ad un principio generale del sistema previdenziale che il legislatore ha predisposto per assicurare ai lavoratori prestazioni rispondenti alla garanzia costituzionale di protezione sociale; una disciplina speciale di agevolazione ha carattere derogatorio e non puo' essere assunta quale termine di comparazione per la valutazione della disparita' di trattamento rispetto alla disciplina generale, ai fini dell'estensione della medesima agevolazione ad altre situazioni. Peraltro, nemmeno sussiste la denunciata violazione della liberta' di iniziativa economica privata, che garantisce la scelta e lo svolgimento delle attivita' economiche senza restrizioni arbitrarie, ma non anche la redditivita' delle aziende mediante un criterio di commisurazione dei contributi previdenziali diverso da quello ragionevolmente previsto dalla disciplina comune. - Cfr. S. n. 354/1992, nella quale si afferma che il legislatore, <<per conseguire finalita' della politica agricola, puo' stabilire un regime differenziato ragionevolmente giustificato da oggettive situazioni di zone svantaggiate, tenendo conto, come nel caso dei terreni di montagna, delle cause e delle caratteristiche specifiche di depressione>> - Sulla possibilita' di assumere una disciplina speciale di agevolazione quale termine di comparazione per la valutazione della disparita' di trattamento rispetto alla disciplina generale, v. S. nn. 272/1994 e 216/1993, 'ex plurimis'. - Sulla liberta' di iniziativa economica privata, cfr., tra le molte, S. nn. 622/1987 e 12/1963. - V., inoltre, S. n. 65/1962, con la quale e' stato dichiarato illegittimo, per contrasto con l'art. 3 Cost., lo speciale criterio di determinazione ed accertamento dei contributi previdenziali in agricoltura (quale risultava dagli artt. 4 e 5 del regio decreto 24settembre 1940, n. 1949 e dall'art. 5 del decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 59), sulla base della estensione e del tipo di coltura praticato nelle diverse province e zone agricole (ettaro-coltura), anziche' sulla base dell'impiego effettivo di manodopera per ogni azienda agricola, <<in quanto portava al risultato di imporre pesi diseguali a soggetti che si trovavano in condizioni di parita' o pesi eguali a soggetti che non erano in eguali condizioni>>.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico del regio d.-l. 28 novembre 1938, n. 2138 (Unificazione e semplificazione dell'accertamento e della riscossione dei contributi dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori dell'agricoltura per le associazioni professionali, per l'assistenza malattia, per l'invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi, per la maternità, per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e per la corresponsione degli assegni familiari) e degli artt. 2, 3, 4, 5, 6 e 8 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375 (Attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera aa) della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente razionalizzazione dei sistemi di accertamento dei lavoratori dell'agricoltura e dei relativi contributi), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, dal pretore di Salerno con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 20 maggio 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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