Corte costituzionale
Ordinanza n. 18/1999
Corte cost., ord. 5 febbraio 1999, n. 18
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 18/1999
- Data di deposito
- 5 febbraio 1999
- Data di decisione
- 27 gennaio 1999
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernanda Contri
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:18
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 24422
E' manifestamente infondata, con riferimento all'art. 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 305 cod. proc. civ., nella parte in cui fa decorrere il termine semestrale per la prosecuzione o per la riassunzione del processo dalla interruzione, anziche' dalla conoscenza che il convenuto abbia avuto della intervenuta riassunzione della causa principale, "quando tale atto rappresenti il presupposto costitutivo della legittimazione alla riassunzione della causa di garanzia" (nella specie, la questione era stata sollevata nel corso di un procedimento di risarcimento dei danni da fatto illecito, che, a seguito di interruzione per morte dell'attore, era stato proseguito dagli eredi di questo soltanto nei confronti degli originari convenuti e non della compagnia assicuratrice, chiamata in causa dai convenuti ai fini di garanzia), in quanto - posto che nel processo litisconsortile facoltativo, quale quello 'a quo', allorche' la riassunzione sia eseguita nei confronti di alcune soltanto delle parti e riguardo ad alcuni soltanto dei diversi rapporti processuali che componevano originariamente un unico giudizio, si produce l'effetto della separazione in atto di cause scindibili (che gia' potevano esserlo fin dall'inizio), le quali vengono appunto ad essere in quel momento scisse; e che il "simultaneus processus" e' un mero espediente processuale mirato a fini di economia dei giudizi e di prevenzione del pericolo di giudicati contraddittori, sicche' la sua inattuabilita' non riguarda ne' il diritto di azione, ne' il diritto di difesa, una volta che la pretesa sostanziale del soggetto interessato possa esser fatta valere nella competente, pur se distinta, sede giudiziaria con pienezza di contraddittorio e di difesa - la disposizione censurata non viola l'art. 24 Cost., sotto il profilo del maggior onere delle spese processuali a carico della parte che instauri un'autonoma causa di garanzia per l'inattuabilita' del 'simultaneus processus', tenuto conto che il precetto costituzionale invocato non garantisce la gratuita' della prestazione giudiziaria; ed in quanto la disposizione stessa, anche a seguito delle sentenze di questa Corte (nn. 139 del 1967 e 159 del 1971), e' ontologicamente strutturata in modo da garantire la certezza dei rapporti processuali, la quale verrebbe certamente meno, qualora si introducesse una decorrenza differenziata del termine per la riassunzione o prosecuzione del processo interrotto per ciascuna delle diverse parti processuali, soprattutto in ipotesi di pluralita' di cause scindibili. - S. nn. 30/1964, 93 e 139/1967, 159/1971, 41/1972, 268/1984, 295/1995.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 305 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal giudice istruttore del Tribunale di Rovereto con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 27 gennaio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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