Corte costituzionale

Ordinanza n. 149/1999

Corte cost., ord. 30 aprile 1999, n. 149

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
149/1999
Data di deposito
30 aprile 1999
Data di decisione
26 aprile 1999
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Riccardo Chieppa
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:149

Norme oggetto del giudizio

  • art. 22, comma 3, legge n. 47 del 28 febbraio 1985

Parametri

Massime

Massima n. 24635

Manifesta infondatezza della questione, in quanto - premesso che la Corte <<ha gia' affermato la natura particolare della estinzione dei reati urbanistici prevista dal combinato disposto degli artt. 13 e 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, risolventesi in un accertamento dell'inesistenza del danno urbanistico, e cioe' di mancanza 'ex tunc' dell'antigiuridicita' sostanziale del fatto reato urbanistico>>; e considerato, altresi', che <<il combinato disposto>> dei predetti articoli <<e' disposizione di regime, destinata ad operare anche nel futuro ed in via permanente allo scopo di regolarizzare sul piano esclusivamente urbanistico-edilizio situazioni di irregolarita' meramente formale (di mancanza di titolo concessorio o autorizzatorio edilizio) di opere compiute ed eseguite in persistente piena conformita' con gli strumenti urbanistici approvati o 'in itinere', senza alcuna considerazione>> per <<i differenti profili attinenti alla sicurezza statica e alla prevenzione dei rischi sismici>> - la scelta del legislatore di limitare la particolare ipotesi di estinzione dei reati, a seguito della sanatoria mediante accertamento di conformita', ai soli reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti appare sicuramente non arbitraria e assolutamente non irragionevole, essendo stata condizionata dalle particolari esigenze di sicurezza generale, volte ad evitare che, in via permanente anche per il futuro, si possa fare a meno delle specifiche procedure attinenti alla idoneita' statica per le opere in cemento armato o a struttura metallica, semplicemente ricorrendo al predetto accertamento di conformita' avente valenza esclusivamente urbanistica. - Cfr. S. nn. 370/1988 e 427/1995.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dal pretore di Trani, sezione distaccata di Andria, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 aprile 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 30 aprile 1999.

Il cancelliere: Fruscella

Testo integrale

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