Corte costituzionale
Ordinanza n. 149/1999
Corte cost., ord. 30 aprile 1999, n. 149
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 149/1999
- Data di deposito
- 30 aprile 1999
- Data di decisione
- 26 aprile 1999
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:149
Norme oggetto del giudizio
- art. 22, comma 3, legge n. 47 del 28 febbraio 1985
Parametri
Massime
Massima n. 24635
Manifesta infondatezza della questione, in quanto - premesso che la Corte <<ha gia' affermato la natura particolare della estinzione dei reati urbanistici prevista dal combinato disposto degli artt. 13 e 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, risolventesi in un accertamento dell'inesistenza del danno urbanistico, e cioe' di mancanza 'ex tunc' dell'antigiuridicita' sostanziale del fatto reato urbanistico>>; e considerato, altresi', che <<il combinato disposto>> dei predetti articoli <<e' disposizione di regime, destinata ad operare anche nel futuro ed in via permanente allo scopo di regolarizzare sul piano esclusivamente urbanistico-edilizio situazioni di irregolarita' meramente formale (di mancanza di titolo concessorio o autorizzatorio edilizio) di opere compiute ed eseguite in persistente piena conformita' con gli strumenti urbanistici approvati o 'in itinere', senza alcuna considerazione>> per <<i differenti profili attinenti alla sicurezza statica e alla prevenzione dei rischi sismici>> - la scelta del legislatore di limitare la particolare ipotesi di estinzione dei reati, a seguito della sanatoria mediante accertamento di conformita', ai soli reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti appare sicuramente non arbitraria e assolutamente non irragionevole, essendo stata condizionata dalle particolari esigenze di sicurezza generale, volte ad evitare che, in via permanente anche per il futuro, si possa fare a meno delle specifiche procedure attinenti alla idoneita' statica per le opere in cemento armato o a struttura metallica, semplicemente ricorrendo al predetto accertamento di conformita' avente valenza esclusivamente urbanistica. - Cfr. S. nn. 370/1988 e 427/1995.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dal pretore di Trani, sezione distaccata di Andria, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 aprile 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 30 aprile 1999.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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