Corte costituzionale

Ordinanza n. 115/1999

Corte cost., ord. 2 aprile 1999, n. 115

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
115/1999
Data di deposito
2 aprile 1999
Data di decisione
24 marzo 1999
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuliano Vassalli
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:115

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 24591

E' manifestamente infondata, con riferimento all'art. 27, comma 1, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 102, comma 2 l. 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui consente al giudice, che dispone la conversione della pena pecuniaria ineseguita per insolvibilita' del condannato, di applicare la liberta' controllata, disattendendo la richiesta del condannato di applicazione della sanzione del lavoro sostitutivo, in quanto - posto che, in tema di conversione delle pene pecuniarie per insolvibilita' del condannato, e' necessario assegnare alla liberta' controllata un ruolo effettivamente sussidiario rispetto alla misura del lavoro sostitutivo, corrispondente all'esigenza di stabilire un nesso di correlazione funzionale tra pena originaria e pena convertita che riduca al minimo l'incremento di afflittivita' che naturalmente deriva dalla applicazione di una sanzione destinata ad incidere sulla liberta' personale; che la richiesta del condannato, in presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi stabiliti dalla legge, legittima (e dunque impone) l'applicazione della misura del lavoro sostitutivo; e che spetta comunque al giudice verificare se tale misura possa ritenersi in concreto applicabile nei casi in cui la stessa non si presenti rispondente alla ineludibile funzione contrassegnata dall'art. 27, comma terzo, Cost., che anche le misure applicate a seguito della conversione delle pene pecuniarie sono chiamate a soddisfare - non risulta in alcun modo compromesso il parametro evocato dal giudice rimettente. - S. n. 206/1996.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 102, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento all'art. 27, primo comma, della Costituzione, dal Magistrato di sorveglianza di Varese con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 2 aprile 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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