Corte costituzionale
Ordinanza n. 115/1999
Corte cost., ord. 2 aprile 1999, n. 115
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 115/1999
- Data di deposito
- 2 aprile 1999
- Data di decisione
- 24 marzo 1999
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Vassalli
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:115
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 24591
E' manifestamente infondata, con riferimento all'art. 27, comma 1, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 102, comma 2 l. 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui consente al giudice, che dispone la conversione della pena pecuniaria ineseguita per insolvibilita' del condannato, di applicare la liberta' controllata, disattendendo la richiesta del condannato di applicazione della sanzione del lavoro sostitutivo, in quanto - posto che, in tema di conversione delle pene pecuniarie per insolvibilita' del condannato, e' necessario assegnare alla liberta' controllata un ruolo effettivamente sussidiario rispetto alla misura del lavoro sostitutivo, corrispondente all'esigenza di stabilire un nesso di correlazione funzionale tra pena originaria e pena convertita che riduca al minimo l'incremento di afflittivita' che naturalmente deriva dalla applicazione di una sanzione destinata ad incidere sulla liberta' personale; che la richiesta del condannato, in presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi stabiliti dalla legge, legittima (e dunque impone) l'applicazione della misura del lavoro sostitutivo; e che spetta comunque al giudice verificare se tale misura possa ritenersi in concreto applicabile nei casi in cui la stessa non si presenti rispondente alla ineludibile funzione contrassegnata dall'art. 27, comma terzo, Cost., che anche le misure applicate a seguito della conversione delle pene pecuniarie sono chiamate a soddisfare - non risulta in alcun modo compromesso il parametro evocato dal giudice rimettente. - S. n. 206/1996.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 102, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento all'art. 27, primo comma, della Costituzione, dal Magistrato di sorveglianza di Varese con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vassalli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 2 aprile 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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