Corte costituzionale
Ordinanza n. 114/1999
Corte cost., ord. 2 aprile 1999, n. 114
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 114/1999
- Data di deposito
- 2 aprile 1999
- Data di decisione
- 24 marzo 1999
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Annibale Marini
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:114
Norme oggetto del giudizio
- art. 16, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 26 ottobre 1972
Parametri
Massime
Massima n. 24576
Manifesta infondatezza della questione, non essendo pertinente il parametro costituzionale evocato. La Corte ha, infatti, piu' volte chiarito che il principio della capacita' contributiva - dedotto quale parametro esclusivo dalla Commissione tributaria rimettente - riguarda la disciplina sostanziale del sistema tributario ed esula, percio', dalla disciplina del processo tributario, oggetto della censura di illegittimita' costituzionale. - Cfr. S. n. 120/1992, nonche' O. nn. 322/1992 e 108/1990. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), sollevata, in riferimento all'art. 53, primo comma, della Costituzione, dalla commissione tributaria regionale di Torino con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 2 aprile 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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