Corte costituzionale
Ordinanza n. 10/1999
Corte cost., ord. 21 gennaio 1999, n. 10
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 10/1999
- Data di deposito
- 21 gennaio 1999
- Data di decisione
- 18 gennaio 1999
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Massimo Vari
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:10
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 786 del 30 novembre 1976
- art. 8, decreto-legge n. 691 del 8 ottobre 1976
- art. 3, comma 149, legge n. 549 del 28 dicembre 1995
- legge n. 427 del 29 ottobre 1993
- art. 65, comma 5, decreto-legge n. 331 del 30 agosto 1993
Parametri
Massime
Massima n. 24406
E' manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 65, comma 5, d.l. 30 agosto 1993, n. 331 (Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonche' disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi d'imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi d'impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie), convertito, con modificazioni, nella l. 29 ottobre 1993, n. 427 e dell'art. 3, comma 149, l. 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nella parte in cui non prevedono l'esenzione dalla soprattassa annuale, dovuta a favore dello Stato per i veicoli azionati con motore diesel ai sensi dell'art. 8 d.l. 8 ottobre 1976, n. 691, per i veicoli immatricolati anteriormente al 3 febbraio 1992, nonostante l'annotazione sulla carta di circolazione della loro conformita' alla direttiva comunitaria 91/441 CEE, in quanto - posto che le norme in questione prevedono l'esenzione dalla predetta soprattassa solo per i veicoli, azionati con motore diesel, immatricolati dal 3 febbraio 1992, i quali presentino requisiti tecnici corrispondenti ai limiti di emissione ed alle altre modalita' previste dal D.m. ambiente 28 dicembre 1991, di recepimento della direttiva CEE n. 91/441, disponendo, al tempo stesso, che la sussistenza dei medesimi requisiti tecnici deve essere annotata sulla carta di circolazione; che le disposizioni legislative concernenti agevolazioni e benefici tributari di qualsiasi specie, quali che ne siano le finalita', costituiscono il frutto di scelte discrezionali del legislatore, sicche' la Corte costituzionale non puo' estenderne l'ambito di applicazione, se non quando lo esige la "ratio" dei benefici stessi; che, nel caso di specie, la scelta di esonero espressa dal legislatore si ispira allo scopo di "sollecitare gli automobilisti a sostituire le autovetture con motori tradizionali con analoghi veicoli muniti di motori diesel meno inquinanti; e che, con la indicazione della data del 3 febbraio 1992, corrispondente a quella originariamente prevista in materia dal d.l. n. 47 del 1992, poi decaduto, e da vari altri, del pari non convertiti, che ad esso seguirono, si e' anche inteso sanare le situazioni degli automobilisti che non avevano, a suo tempo, versato la soprattassa - le disposizioni denunciate, attese le finalita' perseguite, non appaiono irragionevoli in relazione ai limiti temporali di riferimento. - S. nn. 86/1985, 431/1997.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 65, comma 5, del decretolegge 30 agosto 1993, n. 331 (Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi d'imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi d'impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie), convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1993, n. 427 e dell'art. 3, comma 149, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice di pace di Eboli, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1999.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze