Corte costituzionale
Sentenza n. 97/1998
Corte cost., sent. 6 aprile 1998, n. 97
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 97/1998
- Data di deposito
- 6 aprile 1998
- Data di decisione
- 26 marzo 1998
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Guizzi
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:97
Norme oggetto del giudizio
- art. 90, comma 2, codice penale militare di pace
Parametri
Massime
Massima n. 23777
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., in relazione all'art. 90, comma 1, cod. proc. pen. mil. di pace, nel testo risultante dalle sentenze dichiarative di illegittimita' costituzionale nn. 49 del 1989 e 298 del 1995, l'art. 90, comma 2, stesso codice, nella parte in cui prevede la pena della reclusione da due a cinque anni, anziche' da uno a cinque anni, in quanto e' palese la disparita' di trattamento edittale, determinatasi a seguito delle predette sentenze, fra l'ipotesi disciplinata dal secondo comma (pena da due a cinque anni) e quelle previste dal primo comma, alle quali si applica, in forza delle sentenze medesime, la pena stabilita dall'art. 260, comma 1, cod. pen. mil. di pace, per chiunque si introduca clandestinamente, o con inganno, in luoghi o zone di terra, di acqua e di aria in cui e' vietato l'accesso nell'interesse militare dello Stato (pena da uno a cinque anni), tanto piu' in quanto una delle ipotesi contenute nel primo comma (quella di cui al n. 2), oggi meno gravemente punita, riguarda una fattispecie i cui elementi costitutivi sono gli stessi previsti dal secondo comma (introduzione clandestina o con inganno nei luoghi vietati), qualificati pero' dal fine di compiere altre attivita' vietate, come eseguire disegni, fotografie o altre rilevazioni. - S. nn. 49/1989 e 298/1995. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 90, secondo comma, del codice penale militare di pace, nella parte in cui prevede la pena della reclusione da due a cinque anni, anziché da uno a cinque anni.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Guizzi
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 aprile 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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