Corte costituzionale

Sentenza n. 87/1998

Corte cost., sent. 1° aprile 1998, n. 87

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
87/1998
Data di deposito
1° aprile 1998
Data di decisione
25 marzo 1998
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Gustavo Zagrebelsky
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:87

Norme oggetto del giudizio

  • legge della Regione Umbria del 27 gennaio 1997

Parametri

Massime

Massima n. 23806

Nelle questioni di legittimita' costituzionale, tanto se proposte in via incidentale (art. 23, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87) quanto se sollevate in via principale (art. 34, secondo comma, stessa legge) una minima sufficiente determinazione del parametro rispetto al quale la questione e' sollevata e' requisito imprescindibile di ammissibilita'. red.: S. Pomodoro

Massima n. 23807

Per la mancanza, nel ricorso del Presidente del Consiglio, del requisito di una minima sufficiente determinazione dei parametri - a cui non potrebbe certo ovviare, individuandoli essa stessa, la Corte - e' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale della legge della Regione Umbria, riapprovata il 27 gennaio 1997, recante il nuovo regolamento interno del Consiglio regionale, sollevata in base all'assunto che tali regolamenti dovrebbero essere sempre approvati con delibere non rivestite delle forme di legge. Il principio dell'autonomia del Consiglio regionale e quello, che ne deriverebbe, della impossibilita' di far ricorso, in tal caso, allo strumento legislativo, sui quali, asserendone l'esistenza in Costituzione, si basa il ricorso, non possono infatti in alcun modo ritenersi contenuti negli articoli della Costituzione e dello Statuto regionale, specificatamente richiamati. Non nell'art. 121 Cost., dal quale si apprende soltanto che il Consiglio regionale e' organo della Regione (primo comma) e che esso esercita le potesta' legislative e regolamentari ad essa attribuite (secondo comma), ma senza alcuna indicazione circa l'ampiezza e i caratteri della sua autonomia; non nell'art. 44 dello Statuto umbro, che nulla dispone in ordine alla natura e alla forma dell'atto con cui il regolamento interno del Consiglio va approvato; non nell'art. 127 Cost., dove nessun chiarimento si rinviene quanto al problema di quali siano le deliberazioni regionali che possono o non possono assumere la forma della legge, ed il riferimento al quale e' del tutto fuor di luogo anche per quanto riguarda il contrasto, pure dedotto, con l'interesse nazionale, contrasto che peraltro potrebbe se mai rilevare di fronte al Parlamento ma non innanzi alla Corte costituzionale. Neppure pertinenti, infine, sembrano gli accenni del ricorrente alle sentenze nn. 288 del 1987 e 14 del 1965 - che hanno affermato, l'una, l'insindacabilita', in sede di giudizio di legittimita' costituzionale, del regolamento del Consiglio provinciale di Trento, e l'altra l'ammissibilita' del conflitto di attribuzione tra Stato e Regione in relazione a norme del regolamento del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia - giacche' in entrambi i casi l'approvazione con delibera (e non con legge) del regolamento consiliare era elemento della fattispecie su cui la Corte si e' pronunciata, non il contenuto della sua statuizione. - V. la precedente massima A. red.: S. Pomodoro

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale della legge della regione Umbria, riapprovata il 27 gennaio 1997, recante il regolamento interno del Consiglio regionale, sollevata, in riferimento agli artt. 121 e 127 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 1 aprile 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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