Corte costituzionale

Sentenza n. 85/1998

Corte cost., sent. 1° aprile 1998, n. 85

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
85/1998
Data di deposito
1° aprile 1998
Data di decisione
25 marzo 1998
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Riccardo Chieppa
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:85

Norme oggetto del giudizio

  • art. 39, comma 8, legge n. 724 del 23 dicembre 1994

Parametri

Massime

Massima n. 23802

Non e' fondata, con riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 39, comma 8, l. 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nella parte in cui non prevede la sospensione dell'azione penale, per violazione degli artt. 20, lett. c), l. 28 febbraio 1985, n. 47 e 1 'sexies' introdotto dalla l. n. 431 del 1985 in sede di conversione del d.l. n. 312 del 1985, in pendenza dell'impugnazione in via giurisdizionale del provvedimento di diniego della richiesta di condono edilizio e di autorizzazione paesaggistica per opere abusive in zona sottoposta a vincolo paesistico, in quanto -posto che il comma 8 dell'art. 39 l. n. 724 del 1994 ha esteso l'ambito di applicabilita' del condono edilizio ai reati connessi "per interventi edilizi nelle zone e fabbricati sottoposti a vincolo" (culturale paesaggistico e ambientale) previsti dalle leggi nn. 1089 del 1939 e 1497 del 1939, e dal d.l. n. 312 del 1985 conv. nella l. n. 431 del 1985; che il meccanismo del condono oblazione e della conseguente estinzione di tali reati non e' ne' automatico, ne' semplicemente subordinato al verificarsi dei soli presupposti propri del condono edilizio (temporali, soggettivi, procedimentali), potendo prodursi, per effetto del condono, in base all'art. 38, comma 8, l. n. 724 del 1994, solo quando, come ulteriore elemento assolutamente indispensabile, sia stata rilasciata la concessione edilizia o l'autorizzazione in sanatoria, a sua volta subordinata al conseguimento delle autorizzazioni delle Amministrazioni preposte alla tutela degli anzidetti vincoli; che la diversita' di trattamento giuridico di tali reati (rispetto a quelli relativi all'abitabilita', alle opere in cemento armato o a struttura metallica e alle opere in zona sismica, per i quali l'effetto estintivo derivante dall'intera corresponsione dell'oblazione opera anche nel caso che le opere non possano conseguire la sanatoria) e' frutto di scelta del legislatore ragionevolmente condizionata, in senso restrittivo e con rigore procedimentale, dal particolare rilievo dei beni protetti dai vincoli suindicati, al fine, quale esigenza costante della legge sul condono edilizio, di realizzare un contemperamento dei valori in gioco (paesaggio, cultura, salute, conformita' dell'iniziativa economica privata all'utilita' sociale, funzione sociale della proprieta', da una parte, abitazione e lavoro, dall'altra); che la sospensione del procedimento penale, quando sia pendente davanti ad un altro giudice una controversia che debba risolvere una questione su un atto, pregiudiziale alla definizione del primo processo, non si pone, per il legislatore, come soluzione obbligata sul piano costituzionale; e che, anzi, in sede di disciplina positiva, si e' andato affermando il principio della separazione dei giudizi e della autonomia ed indipendenza delle giurisdizioni civile, amministrativa e tributaria da un lato e penale dall'altro, con le sole previsioni di ipotesi derogatorie tassativamente previste da legge, ritenendosi di privilegiare, anche in sede penale, l'esigenza di sollecita definizione del processo - la scelta del legislatore di non prevedere la sospensione del processo penale nella fattispecie prospettata rispetta il canone della ragionevolezza, tenuto conto della natura e delle finalita' dei vincoli tutelati dalle norme incriminatrici, dei poteri del giudice penale di scandire i tempi del procedimento, e del fatto che, anche nelle ipotesi in cui gli effetti estintivi del condono si producano successivamente alla condanna penale definitiva, tali effetti operano relativamente all'esecuzione della pena. - S. nn. 369/1988, 427/1995, 270/1996 e 302/1996; ord. nn. 19/1996, 137/1996 e 294/1996; 219/1997. red.: S. Di Palma

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Grosseto, sezione distaccata di Massa Marittima, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 1 aprile 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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