Corte costituzionale

Sentenza n. 81/1998

Corte cost., sent. 1° aprile 1998, n. 81

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
81/1998
Data di deposito
1° aprile 1998
Data di decisione
25 marzo 1998
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Riccardo Chieppa
Presidente
GUIZZI
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:81

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, comma 8, decreto-legge n. 66 del 2 marzo 1989
  • legge n. 144 del 24 aprile 1989

Parametri

Massime

Massima n. 23803

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 24, comma primo, Cost., l'art. 4, comma 8, d.l. 2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale), conv., con modificazioni, nella l. 24 aprile 1989, n. 144, nella parte in cui non prevede l'esperibilita' dell'azione giudiziaria avverso l'avviso di accertamento dell'imposta per l'esercizio di imprese e di arti e professioni (I.C.I.A.P.) anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo, in quanto - posto che l'assoggettamento dell'azione giudiziaria all'onere del previo esperimento di rimedi amministrativi, con conseguente differimento della proponibilita' dell'azione a un certo termine decorrente dalla data di presentazione del ricorso, e' legittimo solo se giustificato da esigenze di ordine generale o da superiori finalita' di giustizia, non ritenute esistenti in casi analoghi al presente - la norma denunciata comporta(va) che la tutela giurisdizionale del soggetto contribuente, nei cui confronti e' stato notificato avviso di accertamento per omesso versamento dell'imposta per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, per il quale non e' ammesso ricorso alle commissioni tributarie, viene subordinata al previo esperimento del ricorso amministrativo, tenuto conto che la proposizione di tale rimedio non sospende automaticamente la riscossione dell'imposta. - Sent. nn. 406/1993, 360/1994, 56/1995, 233/1996, 62/1998. red.: S. Di Palma

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 8, del d.-l. 2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale) convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144, nella parte in cui non prevede l'esperibilità dell'azione giudiziaria avverso l'avviso di accertamento dell'imposta per l'esercizio di imprese e di arti e professioni (ICIAP) anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1998.

Il Presidente: Guizzi

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 1 aprile 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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