Corte costituzionale
Sentenza n. 81/1998
Corte cost., sent. 1° aprile 1998, n. 81
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 81/1998
- Data di deposito
- 1° aprile 1998
- Data di decisione
- 25 marzo 1998
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- GUIZZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:81
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, comma 8, decreto-legge n. 66 del 2 marzo 1989
- legge n. 144 del 24 aprile 1989
Parametri
Massime
Massima n. 23803
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 24, comma primo, Cost., l'art. 4, comma 8, d.l. 2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale), conv., con modificazioni, nella l. 24 aprile 1989, n. 144, nella parte in cui non prevede l'esperibilita' dell'azione giudiziaria avverso l'avviso di accertamento dell'imposta per l'esercizio di imprese e di arti e professioni (I.C.I.A.P.) anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo, in quanto - posto che l'assoggettamento dell'azione giudiziaria all'onere del previo esperimento di rimedi amministrativi, con conseguente differimento della proponibilita' dell'azione a un certo termine decorrente dalla data di presentazione del ricorso, e' legittimo solo se giustificato da esigenze di ordine generale o da superiori finalita' di giustizia, non ritenute esistenti in casi analoghi al presente - la norma denunciata comporta(va) che la tutela giurisdizionale del soggetto contribuente, nei cui confronti e' stato notificato avviso di accertamento per omesso versamento dell'imposta per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, per il quale non e' ammesso ricorso alle commissioni tributarie, viene subordinata al previo esperimento del ricorso amministrativo, tenuto conto che la proposizione di tale rimedio non sospende automaticamente la riscossione dell'imposta. - Sent. nn. 406/1993, 360/1994, 56/1995, 233/1996, 62/1998. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 8, del d.-l. 2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale) convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144, nella parte in cui non prevede l'esperibilità dell'azione giudiziaria avverso l'avviso di accertamento dell'imposta per l'esercizio di imprese e di arti e professioni (ICIAP) anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1998.
Il Presidente: Guizzi
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 1 aprile 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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