Corte costituzionale
Sentenza n. 74/1998
Corte cost., sent. 26 marzo 1998, n. 74
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 74/1998
- Data di deposito
- 26 marzo 1998
- Data di decisione
- 23 marzo 1998
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernando Santosuosso
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:74
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 430 del 1° agosto 1986
- art. 3, comma 1, decreto-legge n. 233 del 5 giugno 1986
- art. 4-bis, decreto-legge n. 27 del 16 febbraio 1987
- legge n. 148 del 13 aprile 1987
Parametri
Massime
Massima n. 23754
E' inammissibile - in quanto esorbitante dai poteri attribuiti alla Corte costituzionale poiche' derivante da una errata applicazione della disciplina impugnata - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 1, d.l. 5 giugno 1986, n. 233, conv. con modif. nella l. 1 agosto 1986, n. 430 (come sost. dall'art. 4-bis d.l. 16 febbraio 1987, n. 27, conv. con modif. nella l. 13 aprile 1987, n. 148), nella parte in cui non prevede, per le societa' indicate nell'art. 2, comma 1, stesso decreto (societa' controllanti o controllate o collegate ad una societa' fiduciaria), la conversione del fallimento (nella procedura di liquidazione coatta amministrativa) dichiarato successivamente alla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della societa' fiduciaria con la quale sono collegate, sollevata con riferimento all'art. 3, comma primo, Cost.. - S. n. 19/1991. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, del d.-l. 5 giugno 1986, n. 233 (Norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni sugli enti di gestione fiduciaria), convertito, con modificazioni, in legge 1 agosto 1986, n. 430 (come sostituito dall'art. 4-bis del d.-l. 16 febbraio 1987, n. 27, convertito, con modificazioni, in legge 13 aprile 1987, n. 148), sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dalla sezione fallimentare del tribunale di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Malvica
Depositato in cancelleria il 26 marzo 1998.
Il cancelliere: Malvica
Testo integrale
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