Corte costituzionale

Sentenza n. 64/1998

Corte cost., sent. 17 marzo 1998, n. 64

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
64/1998
Data di deposito
17 marzo 1998
Data di decisione
12 marzo 1998
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuliano Vassalli
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:64

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 23942

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 542, terzo comma, n. 2, del codice penale, <<nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge 15 febbraio 1996, n. 66>>, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui, secondo la costante interpretazione della giurisprudenza di legittimita', consente la persecuzione, in mancanza di querela, dei reati considerati nel primo comma dello stesso articolo (delitti contro la liberta' sessuale e delitto di corruzione di minorenne), quando sussista un reato connesso procedibile d'ufficio, ma questo sia estinto gia' prima che l'azione penale sia esercitata, in quanto la connessione, cui si riferisce la norma impugnata e' solo quella materiale e non anche processuale e la 'ratio' dell'estensione della perseguibilita' d'ufficio puo' ravvisarsi o perche' i reati sono stati commessi nello stesso arco temporale - quando l'uno e l'altro sono stati effettuati con la stessa azione od omissione oppure ancora quando uno sia stato posto in essere nell'atto di consumarne un altro o in occasione di questo - ovvero per eseguire od occultare un altro reato ovvero per conseguire l'impunita' di un diverso delitto (Cass., sez. III, 9 luglio 1996, n. 3014). Invero, in tema di reati contro la liberta' sessuale, il reato e' perseguibile d'ufficio ogni qual volta sia connesso, sia pure solo dal punto di vista investigativo, con altri delitti perseguibili d'ufficio in quanto la medesimezza dell'alveo investigativo relativo ai due reati adeguatamente giustifica la 'regula iuris' in punto di procedibilita', senza che l'eventuale intervento di una causa estintiva in ordine al reato 'ab origine' perseguibile d'ufficio possa fungere da elemento idoneo ad incrinare, sempre e comunque, la ragionevolezza dell'intero costrutto, essendo del tutto evidente che l'esigenza di indagini - e dunque, il correlativo disvelarsi del connesso reato contro la sfera sessuale ben puo' postularsi anche in ipotesi nelle quali ricorrano cause estintive, proprio al fine di individuare con esattezza il fatto storico nella sua integralita' onde consentire una sua corretta qualificazione giuridica e permettere la conseguente delibazione in ordine alla sussistenza dei presupposti perche' quel delitto - come accertato - possa in concreto essere dichiarato estinto. red.: N. Oliva

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 542, terzo comma, n. 2, del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal tribunale di Bolzano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 17 marzo 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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