Corte costituzionale

Sentenza n. 452/1998

Corte cost., sent. 30 dicembre 1998, n. 452

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
452/1998
Data di deposito
30 dicembre 1998
Data di decisione
16 dicembre 1998
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Massimo Vari
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:452

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 6, decreto legislativo n. 218 del 19 giugno 1997
  • legge n. 656 del 30 novembre 1994
  • art. 3, decreto legislativo n. 564 del 30 settembre 1994

Parametri

Massime

Massima n. 24354

Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, con riferimento all'art. 3, comma primo, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 6, d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218 (Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale), nella parte in cui non prevede che il disposto dell'art. 2, comma 3, di tale decreto si applichi anche ai periodi d'imposta gia' definiti sulla base dell'art. 3 d.l. 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, nella l. 30 novembre 1994, n. 656, in quanto - posto che il d.lgs. n. 218 del 1997, nel procedere ad una revisione organica dell'istituto dell'accertamento con adesione, ha introdotto una nuova disciplina generale delle modalita' per la definizione delle pendenze tributarie, cui si riconnettono anche effetti premiali sul piano penale; che l'art. 2, comma 3, seconda parte, prevede, sia pure con talune eccezioni, che la definizione esclude, anche con effetto retroattivo, in deroga all'art. 20 l. n. 4 del 1929, la punibilita' per i reati previsti dal d.l. n. 429 del 1982, convertito, con modificazioni, nella l. n. 516 del 1982, limitatamente ai fatti oggetto dell'accertamento; e che il comma 6 del medesimo articolo precisa, a sua volta, che rientrano, nella disciplina di cui ai precedenti commi, anche i periodi d'imposta per i quali era applicabile, tra l'altro, la definizione ai sensi dell'art. 3 d.l. n. 564 del 1994, convertito, con modificazioni, nella legge n. 656 del 1994 (accertamento con adesione del contribuente per anni pregressi, c.d. "concordato di massa", ai fini delle imposte sul reddito e dell'I.V.A., nel quadro di una disciplina del concordato relativa alle dichiarazioni presentate entro il 30 settembre 1994) - la disposizione impugnata deve essere interpretata, conformemente ai precetti costituzionali, nel senso che l'effetto estintivo della punibilita' previsto dall'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 218 del 1997 comprende anche il caso in cui si sia gia' formulata adesione all'accertamento in base all'art. 3 d.l. n. 564 del 1994. - S. nn. 19/1995, 307/1996, 354/1997. red.: S. Di Palma

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 6, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 (Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale), sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Modena con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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