Corte costituzionale
Sentenza n. 452/1998
Corte cost., sent. 30 dicembre 1998, n. 452
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 452/1998
- Data di deposito
- 30 dicembre 1998
- Data di decisione
- 16 dicembre 1998
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Massimo Vari
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:452
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 6, decreto legislativo n. 218 del 19 giugno 1997
- legge n. 656 del 30 novembre 1994
- art. 3, decreto legislativo n. 564 del 30 settembre 1994
Parametri
Massime
Massima n. 24354
Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, con riferimento all'art. 3, comma primo, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 6, d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218 (Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale), nella parte in cui non prevede che il disposto dell'art. 2, comma 3, di tale decreto si applichi anche ai periodi d'imposta gia' definiti sulla base dell'art. 3 d.l. 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, nella l. 30 novembre 1994, n. 656, in quanto - posto che il d.lgs. n. 218 del 1997, nel procedere ad una revisione organica dell'istituto dell'accertamento con adesione, ha introdotto una nuova disciplina generale delle modalita' per la definizione delle pendenze tributarie, cui si riconnettono anche effetti premiali sul piano penale; che l'art. 2, comma 3, seconda parte, prevede, sia pure con talune eccezioni, che la definizione esclude, anche con effetto retroattivo, in deroga all'art. 20 l. n. 4 del 1929, la punibilita' per i reati previsti dal d.l. n. 429 del 1982, convertito, con modificazioni, nella l. n. 516 del 1982, limitatamente ai fatti oggetto dell'accertamento; e che il comma 6 del medesimo articolo precisa, a sua volta, che rientrano, nella disciplina di cui ai precedenti commi, anche i periodi d'imposta per i quali era applicabile, tra l'altro, la definizione ai sensi dell'art. 3 d.l. n. 564 del 1994, convertito, con modificazioni, nella legge n. 656 del 1994 (accertamento con adesione del contribuente per anni pregressi, c.d. "concordato di massa", ai fini delle imposte sul reddito e dell'I.V.A., nel quadro di una disciplina del concordato relativa alle dichiarazioni presentate entro il 30 settembre 1994) - la disposizione impugnata deve essere interpretata, conformemente ai precetti costituzionali, nel senso che l'effetto estintivo della punibilita' previsto dall'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 218 del 1997 comprende anche il caso in cui si sia gia' formulata adesione all'accertamento in base all'art. 3 d.l. n. 564 del 1994. - S. nn. 19/1995, 307/1996, 354/1997. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 6, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 (Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale), sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Modena con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vassalli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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